(Misure urgenti di contenimento e gestione dell ‘emergen:a sanitaria/

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020. citato in premessa, ai fini del contenimento della diftûsione del virus COVID- 19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:                                        a) fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare

protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali

aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piane. slarghi, vie) ove per  le caratteristiche

fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea

b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, o al chiuso.

  1. Relativamente ai punti e a) b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.

Art . 2

(Disposizioni finali)

  1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020.
  1. La presente ordinanza produce enffetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del presidente del Consiglio dei Minisln ai sensi dell’articolo 2, comma l, del decreto- legge 25 marzo 2020. n. 19. convertito con dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
  1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle

Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma. 16 agosto 2020.

IL ministro della salute

On. Roberto Speranza