Il Parlamento approva le misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

Sulla Gazzetta ufficiale n. 393 del 31 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 181 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante “misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario”.

Gli atti normativi definitivamente approvati dall’attuale Legislatura (Seduta del Senato n. 288 del 29 dicembre 2020 – Votazione per appello nominale sull’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia) riguardano l’intervento disposto in considerazione della perdurante criticità del sistema sanitario calabrese determinata dal mancato raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e la deroga, per l’anno in corso, alla disciplina relativa ai termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, a motivo della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale.

Si seguito il Testo del D.L. coordinato con la legge di conversione, con le modifiche apportate dalla legge di conversione stampate con caratteri corsivi.

Testo del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.». coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181

(GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020)

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull’emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l’efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA

                               Art. 1

                  Commissario ad acta e supporto alla struttura commissaria

  1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo ((ai sensi del comma

569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)), attua gli

obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del  piano

di rientro dai  disavanzi  del  servizio  sanitario  regionale  della

regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all’articolo

2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e  assicura

l’attuazione delle misure di cui al presente capo.

  2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta

il  personale,  gli  uffici  e  i  mezzi  necessari  all’espletamento

dell’incarico, ai sensi dell’articolo 4, comma 2,  del  decreto-legge

1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo  a

disposizione dalla regione Calabria e’ costituito  da  25  unita’  di

personale dotato di adeguata esperienza  professionale,  appartenente

ai ruoli  regionali  in  posizione  di  distacco  obbligatorio  o  da

acquisire tramite interpello,  in  posizione  di  comando,  ai  sensi

dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  da

enti pubblici regionali e da enti del servizio  sanitario  regionale.

In caso di  inadempienza  da  parte  della  regione  nel  fornire  il

necessario supporto, il Commissario ad acta ne da’  comunicazione  al

Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario

supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante  inadempienza  il

Ministro della salute, previa delibera del  Consiglio  dei  ministri,

adotta, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le  necessarie

misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando

il  Commissario  ad  acta  ad  assumere  gli   atti   amministrativi,

organizzativi e gestionali necessari.

  3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 4, comma  2,  del

decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ((e’ coadiuvato da uno  o  piu’

sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre)), in possesso

di qualificata e comprovata professionalita’ ed esperienza in materia

di gestione sanitaria e in materia amministrativa.

  4. Il Commissario ad acta si avvale dell’Agenzia  nazionale  per  i

servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto  tecnico  e

operativo.  A  tal  fine,  l’AGENAS  puo’  avvalersi   di   personale

comandato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio

1997, n. 127, nel limite di dodici unita’ e puo’ ricorrere a  profili

professionali  attinenti  ai   settori   dell’analisi,   valutazione,

controllo    e    monitoraggio    delle    performance     sanitarie,

((prioritariamente)) con riferimento alla trasparenza  dei  processi,

con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque  unita’,

((stipulati con soggetti individuati)) tramite  procedura  selettiva.

Per la copertura degli oneri derivanti  dall’attuazione  del  secondo

periodo, nel  limite  di  euro  244.000  per  l’anno  2020,  di  euro

1.459.000 per l’anno 2021 e di euro 1.216.000  per  l’anno  2022,  si

provvede utilizzando  l’avanzo  di  amministrazione  ((dell’AGENAS)),

come approvato in occasione del  rendiconto  generale  annuale.  Alla

compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e

indebitamento netto, pari a euro 125.660  per  l’anno  2020,  a  euro

751.385 per l’anno 2021 e a euro 626.240 per l’anno 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione

degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente

conseguenti all’attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui

all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189.

Per le medesime finalita’ di cui al primo  periodo,  i  contratti  di

lavoro flessibile stipulati ai sensi dell’articolo 8,  comma  3,  del

decreto-legge   30   aprile   2019   n.   35,    convertito,    ((con

modificazioni)), dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  possono  essere

prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non

spese accertate per l’anno 2020  di  cui  al  comma  4  del  medesimo

articolo 8.

  ((4-bis. Al fine di garantire l’esigibilita’ dei livelli essenziali

di assistenza  (LEA)  nella  regione  Calabria,  anche  in  relazione

all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in  deroga  ai   limiti

previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il

personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute,

al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, sulla

base del fabbisogno rilevato dalle  aziende  del  servizio  sanitario

regionale, sentito il Commissario  ad  acta,  autorizza  il  medesimo

Commissario ad attuare un piano  straordinario  per  l’assunzione  di

personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per  il  settore

dell’emergenza-urgenza,  facendo  ricorso  innanzitutto  agli  idonei

delle graduatorie in vigore, nei limiti dell’autorizzazione di  spesa

di cui al primo periodo del comma 4-ter.

  4-ter. Per l’attuazione del comma 4-bis e’ autorizzata la spesa  di

12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. A  tal  fine  e’

autorizzata la  spesa  di  12  milioni  di  euro  annui  a  decorrere

dall’anno 2021 ai cui oneri si provvede, per  l’anno  2021,  mediante

utilizzo di  una  quota  del  20  per  cento  delle  risorse  di  cui

all’articolo 6, comma 1, e,  a  decorrere  dall’anno  2022,  mediante

corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi  di  riserva  e

speciali”  della  missione  “Fondi  da  ripartire”  dello  stato   di

previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo

al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle  finanze

e’ autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti

variazioni di bilancio.

  4-quater. Per  effetto  di  quanto  previsto  dal  comma  4-ter,  a

decorrere dall’anno 2022 il livello del finanziamento del  fabbisogno

sanitario standard cui  concorre  lo  Stato  e’  incrementato  di  12

milioni di euro annui, da destinarsi alla regione Calabria)).

                               Art. 2 Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale

  1. Il Commissario ad acta  ((di  cui  all’articolo  1)),  entro  30

giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  previa

intesa con la Regione, nonche’ con il rettore  nei  casi  di  aziende

ospedaliere universitarie, nomina un  Commissario  straordinario  per

ogni ente, o anche per piu’ enti, del servizio  sanitario  regionale.

In mancanza d’intesa con la Regione entro il  termine  perentorio  di

dieci giorni, la nomina e’ effettuata con decreto del Ministro  della

salute, su proposta del Commissario  ad  acta,  previa  delibera  del

Consiglio dei ministri, a cui e’ invitato a partecipare il Presidente

della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.

  2.  Il  Commissario  straordinario  e’  scelto,  anche  nell’ambito

dell’elenco nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4

agosto 2016,  n.  171,  fra  soggetti  di  comprovata  competenza  ed

esperienza, in particolare in materia di organizzazione  sanitaria  o

di  gestione  aziendale,  anche  in  quiescenza.  Restano  ferme   le

disposizioni  in  materia  d’inconferibilita’   e   incompatibilita’,

nonche’ le preclusioni di cui all’articolo 3, comma 11,  del  decreto

legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502.  La  nomina  a  Commissario

straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico

presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni  altro

ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente  pubblico,

ha altresi’ diritto all’aspettativa non retribuita con  conservazione

dell’anzianita’ per tutta la durata dell’incarico.

  3.  L’ente  del  Servizio  sanitario   regionale   corrisponde   al

Commissario  straordinario  il  compenso  stabilito  dalla  normativa

((regionale)) per  i  direttori  generali  dei  rispettivi  enti  del

servizio sanitario. Con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle

finanze,  adottato  di  concerto  col  Ministro  della  salute  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

e’ definito un compenso  aggiuntivo  per  l’incarico  di  Commissario

straordinario, comunque non superiore a euro 50.000  al  lordo  degli

oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. ((La

corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo  periodo  e’

subordinata alla valutazione positiva nell’ambito della  verifica  di

cui al comma 6)). Restano comunque fermi i limiti di cui all’articolo

23-ter, commi 1 e 2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.

Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa  di  euro

75.000 per l’anno 2020, di euro 450.000 per l’anno  2021  e  di  euro

375.000 per l’anno 2022. Alla relativa  copertura  si  provvede,  per

l’anno 2020 mediante corrispondente utilizzo  delle  risorse  di  cui

all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per

gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo  del  fondo  di

parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della

salute, ai sensi  dell’articolo  34-ter,  comma  5,  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196.

  4. Entro ((novanta giorni)) dalla nomina ai sensi del  comma  1,  i

Commissari  straordinari  adottano  gli   atti   aziendali   di   cui

all’articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992,

che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di  garantire  il

rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro

dai disavanzi nel  settore  sanitario  e  con  i  relativi  programmi

operativi di prosecuzione nonche’ al fine di ridefinire le  procedure

di controllo interno. Nel medesimo  termine  approvano,  altresi’,  i

bilanci aziendali ((relativi agli esercizi gia’ conclusi)).

  5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali ((o di mancata

approvazione dei bilanci relativi agli esercizi  gia’  conclusi))  da

parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal  comma  4,

gli stessi sono adottati  dal  Commissario  ad  acta  nei  successivi

trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti  aziendali  ((o

di mancata approvazione  dei  bilanci  relativi  agli  esercizi  gia’

conclusi)) da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli

stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine

di trenta giorni.

  6. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e  comunque  ogni

tre mesi  l’operato  dei  Commissari  straordinari  in  relazione  al

raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al   programma   operativo

2019-2021.  In  caso  di   valutazione   negativa   del   Commissario

straordinario, ne dispone la revoca dall’incarico, previa verifica in

contraddittorio. I Commissari straordinari  decadono  automaticamente

dall’incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui

al comma 4 ((o di mancata  approvazione  dei  bilanci  relativi  agli

esercizi gia’ conclusi nei termini ivi previsti. Nei casi di revoca o

di decadenza di cui al presente comma, ai commissari straordinari non

e’ corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3)).

  7. Il Commissario straordinario verifica  periodicamente,  che  non

sussistano i casi di cui all’articolo 3, comma 1, quinto periodo, del

decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all’attivita’

svolta  dai  direttori  amministrativi  e   sanitari.   Qualora   sia

dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e  sanitari,  il

Commissario straordinario li  sostituisce  attingendo  dagli  elenchi

regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure  di  cui

all’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei  casi  di

decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici  di  direttore

sanitario o di direttore amministrativo, l’ente pubblica nel  proprio

sito internet istituzionale un avviso  finalizzato  ad  acquisire  la

disponibilita’ ad assumere l’incarico.  Qualora,  trascorsi  quindici

giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta  alcuna  manifestazione

di interesse, tale incarico puo’ essere conferito  anche  a  soggetti

non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all’articolo  3

del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in  possesso

dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del

citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

  8. Il Commissario straordinario informa periodicamente  e  comunque

ogni ((tre)) mesi sulle misure di risanamento adottate la  conferenza

dei sindaci di cui all’articolo 2, comma 2-sexies,  lettera  e),  del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ((e  le  organizzazioni

sindacali,  che  possono))  formulare  al   riguardo   proposte   non

vincolanti.

  ((8-bis. Per la durata dello stato di emergenza  epidemiologica  da

COVID-19, il Commissario straordinario, d’intesa con  il  Commissario

ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei

sindaci sulle attivita’ messe in  atto  al  fine  di  contrastare  la

diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento  del

programma operativo per la gestione dell’emergenza  da  COVID-19,  di

cui all’articolo 3, comma 2. La conferenza  puo’  formulare  proposte

con riferimento  alle  azioni  volte  a  integrare  la  strategia  di

contrasto della diffusione del COVID-19)).

                               Art. 3

Appalti, servizi e forniture per  gli  enti  del  Servizio  sanitario

  della regione  Calabria,  ((programma  operativo  per  la  gestione

  dell’emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)).

  1. Il Commissario ad acta di cui all’articolo 1,  provvede  in  via

esclusiva  all’espletamento  delle  procedure  di  approvvigionamento

avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione  aventi  ad

oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi  a  disposizione

((dalla  societa’  CONSIP  S.p.A.))  nell’ambito  del  Programma   di

razionalizzazione  degli  acquisti  della  Pubblica   amministrazione

ovvero, previa  convenzione,  dalla  centrale  di  committenza  della

regione  Calabria  o  di  centrali  di  committenza   delle   regioni

limitrofe,  per  l’affidamento  di  appalti  di  lavori,  servizi   e

forniture, strumentali all’esercizio  delle  proprie  funzioni,  ((di

importo pari o superiore)) alle soglie di  rilevanza  comunitaria  di

cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50.

Resta  ferma,  in  ogni  caso,   la   facolta’   di   avvalersi   del

Provveditorato  interregionale  per  le  opere   pubbliche   per   la

Sicilia-Calabria. Nell’espletamento di tale funzione  il  Commissario

ad acta puo’ delegare  ai  Commissari  straordinari  degli  enti  del

servizio sanitario regionale le procedure di cui al  presente  comma,

da  svolgersi  nel  rispetto  delle   medesime   disposizioni.   Agli

affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di  rilevanza

comunitaria provvedono i commissari straordinari  nominati  ai  sensi

dell’articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione  che

il commissario ad  acta  puo’  esercitare  in  relazione  al  singolo

affidamento.

  2. Il Commissario ad acta adotta, nel  termine  di  trenta  giorni,

((il programma operativo per la gestione dell’emergenza  da  COVID-19

previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)), e

definisce altresi’, ((nel termine massimo di  sessanta  giorni)),  il

Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di  adeguamento

tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera  e  della

rete territoriale della Regione, gia’ previsto dall’articolo 6, comma

3, ((del)) decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

  3.  I  progetti  di  edilizia  sanitaria  da  finanziare  ai  sensi

dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque  sia  il

livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi gia’

inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di

adeguamento  tecnologico  della  rete  di   emergenza,   della   rete

ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del  Programma  di

ammodernamento tecnologico  di  cui  all’articolo  6,  comma  5,  del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli  interventi  inseriti  negli

accordi di programma gia’ sottoscritti ai sensi  dell’articolo  5-bis

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo  2,

comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nonche’  gli  altri

programmi sottoscritti con il Ministero della  salute,  sono  attuati

dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 122 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le  procedure

di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.

120,  anche  avvalendosi  allo  scopo  ((della   societa’   INVITALIA

S.p.A.)). Il Commissario  straordinario  puo’  proporre  ai  soggetti

sottoscrittori modifiche o integrazioni  agli  accordi  di  programma

gia’ sottoscritti al fine di  adeguarne  le  previsioni  alle  mutate

circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti

di  finanziamento  ivi  previste.   Le   proposte   di   modifica   o

integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza

di motivato diniego da parte  dei  medesimi  soggetti  sottoscrittori

degli Accordi nel termine  di  venti  giorni  dalla  ricezione  delle

stesse.

                               Art. 4

        Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2

  1. Nel caso in cui siano  adottati  i  provvedimenti  di  cui  agli

articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto  2000,

n. 267, la Commissione straordinaria per la gestione dell’ente di cui

all’articolo 144 del medesimo decreto legislativo n.  267  del  2000,

fermi restando i compiti e le prerogative  ad  essa  assegnati  dalla

legislazione  vigente,  opera,  per   la   garanzia   dei   LEA,   in

coordinamento con il Commissario di cui all’articolo 1 ((del presente

decreto)) ed in conformita’ agli obiettivi del piano di  rientro  dal

disavanzo nel settore sanitario, nonche’  con  quelli  dei  piani  di

riqualificazione dei servizi sanitari.

  2. La Commissione straordinaria per la gestione  dell’ente  di  cui

all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  si

avvale,  per  le  questioni  tecnico-sanitarie,  di  un  soggetto  di

comprovata   professionalita’   ed   esperienza   in    materia    di

organizzazione  sanitaria  o  di  gestione  aziendale,  nominato  dal

Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro della salute, il  cui

compenso e’ determinato in misura  pari  a  quello  previsto  per  il

direttore amministrativo delle aziende sanitarie ed e’ a  carico  del

bilancio dell’azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.

  3. Per le finalita’ di cui al  presente  articolo,  la  Commissione

straordinaria di cui all’articolo 144 del decreto legislativo n.  267

del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di  cui

all’articolo 145, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo,  puo’

avvalersi, in via  temporanea,  anche  in  deroga  alle  disposizioni

vigenti, in posizione di  comando  o  di  distacco,  di  esperti  nel

settore pubblico sanitario,  nominati  dal  prefetto  competente  per

territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a  carico

del   bilancio   dell’azienda   sanitaria   locale   od   ospedaliera

interessata.

  4. La Commissione straordinaria adotta ((l’atto  aziendale  di  cui

all’articolo 2, comma 4, e approva i bilanci aziendali relativi  agli

esercizi gia’ conclusi entro il termine  di  novanta  giorni))  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data  del

suo insediamento. La Commissione straordinaria adotta i provvedimenti

previsti sentito il Commissario ad acta ((di  cui  all’articolo  1)).

((In caso di  mancata  adozione  dell’atto  aziendale  o  di  mancata

approvazione dei bilanci relativi  agli  esercizi  gia’  conclusi  da

parte  della  Commissione  straordinaria  nei  tempi  stabiliti,   vi

provvede il Commissario ad acta, sentito il Ministero dell’interno)).

                               Art. 5

          Supporto e collaborazione al Commissario ad acta

  1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il  Commissario  ad  acta

puo’ avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo  svolgimento

di attivita’ dirette al contrasto delle  violazioni  in  danno  degli

interessi economici e finanziari connessi all’attuazione del piano di

rientro dai disavanzi del Servizio  sanitario  nella  Regione  e  del

((programma operativo per la gestione  dell’emergenza  da  COVID-19))

previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27.  A

tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera  nell’ambito  delle

autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti  dal

decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

  ((1-bis. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il  Commissario  ad

acta può avvalersi altresì della collaborazione dell’Agenzia  delle

entrate  qualora  debba  svolgere  attività   che   coinvolgano   le

competenze della medesima Agenzia)).

  2. Il supporto e la  collaborazione  del  Corpo  della  Guardia  di

finanza ((e dell’Agenzia delle entrate sono prestati)) senza  ((nuovi

o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica.

                               Art. 6

Contributo  di  solidarieta’   e   finanziamento   del   sistema   di

  programmazione e controllo del  Servizio  sanitario  della  regione

  Calabria.

  1. Al fine  di  supportare  gli  interventi  di  potenziamento  del

servizio   sanitario   regionale   stante   la    grave    situazione

economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria, e’

accantonata  a  valere  sulle  risorse   finalizzate   all’attuazione

dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.

662, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e

2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, la somma di 60 milioni  di  euro  in  favore  della  regione

stessa.

  2. L’erogazione della somma di cui al comma 1, e’ condizionata alla

presentazione e approvazione del programma operativo di  prosecuzione

del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla  sottoscrizione,

((entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto)), di uno specifico Accordo  tra  lo

Stato e le  Regioni  contenente  le  modalita’  di  erogazione  delle

risorse di cui al comma 1.

  3. La verifica di quanto previsto dall’Accordo di cui al comma 2 e’

demandata in sede congiunta al Comitato permanente  per  l’erogazione

dei LEA e al Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti,  di  cui  agli

articoli 9  e  12  dell’intesa  del  23  marzo  2005,  sancita  dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

  4. Per la  realizzazione  di  interventi  diretti  a  garantire  la

disponibilita’ di  dati  economici,  gestionali  e  produttivi  delle

strutture sanitarie operanti a livello  locale,  per  consentirne  la

produzione sistematica e l’interpretazione  gestionale  continuativa,

ai fini dello svolgimento delle  attivita’  di  programmazione  e  di

controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di  rientro,

ai sensi dell’articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009,  n.

191, e per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e  del

bilancio sanitario consolidato  regionale  e  in  aderenza  a  quanto

disciplinato dal comma 1, dell’articolo 19, del  decreto  legislativo

23 giugno 2011, n. 118, e’ autorizzata per  la  regione  Calabria  la

spesa di 15 milioni di euro per  la  sottoscrizione  dell’Accordo  di

programma finalizzato, ai sensi  dell’articolo  79,  comma  1-sexies,

lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  a  valere  sulle

risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e

successive modificazioni, ((mediante utilizzo della quota di  riserva

per  interventi  urgenti  di  cui  alla  deliberazione  del  Comitato

interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio

2019, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  15  del  20  gennaio

2020)).

                               Art. 7

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano  ((fino  al

raggiungimento degli obiettivi di cui  all’articolo  1,  comma  1,  e

comunque per un periodo non superiore  a  24  mesi))  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto.

  2. Il Commissario ad acta invia  al  Ministro  della  salute  e  al

Ministro dell’economia e delle finanze, ((nonche’ al Presidente della

regione)) ogni sei mesi, una  relazione  sullo  stato  di  attuazione

delle  misure  di  cui  al  presente  capo,  anche  con   riferimento

all’attivita’ svolta dai Commissari straordinari di cui  all’articolo

2.

  3. In relazione ai compiti affidati  al  Commissario  ad  acta  dal

presente capo il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro

dell’economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della

salute, ((sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

e  il  Presidente  della  regione)),  puo’  aggiornare   il   mandato

commissariale assegnato con delibera del 19  luglio  2019  anche  con

riferimento al Commissario ad acta.

  4. I direttori generali degli enti  del  servizio  sanitario  della

regione  Calabria,  nonche’  ogni  ulteriore   organo   ordinario   o

straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende  o  enti  del

servizio sanitario regionale, eventualmente nominati  dalla  medesima

Regione successivamente  al  3  novembre  2020,  cessano  dalle  loro

funzioni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Fino

alla nomina dei commissari straordinari  ai  sensi  dell’articolo  2,

sono esercitati i poteri dei commissari straordinari,  gia’  nominati

ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  e

dei direttori generali confermati dal Commissario ad  acta  ai  sensi

dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3

novembre 2020.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI DELLE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO

                               Art. 8

                    Rinnovo degli organi elettivi

                  delle regioni a statuto ordinario

  1.   Limitatamente   all’anno   2020,   considerato    il    quadro

epidemiologico complessivamente e  diffusamente  grave  su  tutto  il

territorio  nazionale  a  causa   dell’evolversi   della   situazione

epidemiologica ((e  del  carattere))  particolarmente  diffusivo  del

contagio, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della

legge 2 luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi  delle

regioni a statuto ordinario, anche gia’ scaduti, o per i quali  entro

il 31 dicembre 2020  si  verificano  le  condizioni  che  ne  rendono

necessario il rinnovo, ((hanno luogo non prima del novantesimo e  non

oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla  data  in  cui  si

sono verificate le circostanze  che  rendono  necessario  il  rinnovo

ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori)).

  2. Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi  elettivi,  il

Consiglio e la Giunta in carica continuano  a  svolgere,  secondo  le

specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti,  compiti  e  funzioni

nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa,

anche legislativa, necessaria  a  far  fronte  a  tutte  le  esigenze

connesse all’emergenza sanitaria.

                               Art. 9

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di  cui  all’articolo  8  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti  dall’articolo  8  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 10

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.