Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell’UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle politiche dell’UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell’UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre all’archiviazione di 135 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell’UE si rinvia al testo integrale delle domande frequenti. Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione.

1. Ambiente e pesca

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156, Daniela Stoycheva – Tel. +32 229 53664)

Ambiente

Lettere di costituzione in mora – articolo 260, paragrafo 2, TFUE

Acque reflue urbane: la Commissione invita CIPRO a trattare adeguatamente le acque reflue urbane e a rispettare la sentenza della Corte di giustizia
La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a Cipro (INFR(2017)2046) per la non rapida né effettiva esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 5 marzo 2020 (C-248/19), riguardante l’attuazione insufficiente della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE). Per proteggere l’ambiente e la salute umana, la direttiva prescrive alle città la raccolta e il trattamento adeguato delle acque reflue urbane prima che siano scaricate nell’ambiente. Nella sentenza la Corte ha stabilito che in 31 agglomerati Cipro non ha garantito la raccolta di tutte le acque urbane né il trattamento adeguato delle acque reflue urbane confluite nelle reti fognarie prima che siano scaricate. Per rispettare la sentenza, Cipro si è impegnata a costruire reti di raccolta o nuovi impianti di trattamento in tutti gli agglomerati. Sono stati compiuti progressi in due agglomerati, nei quali le acque reflue urbane vengono ora raccolte e trattate. Tuttavia, i 29 agglomerati restanti non sono ancora conformi alle norme dell’UE. I lavori di costruzione sono iniziati solo in 13 agglomerati (la conformità alle norme è prevista per la fine del 2023), mentre gli altri 16 agglomerati dovrebbero diventare conformi entro il 2029. La Commissione invia pertanto a Cipro una lettera di costituzione in mora a norma dell’articolo 260 TFUE, concedendogli 2 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire nuovamente il caso alla Corte di giustizia dell’UE, proponendo l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a Cipro.

Pareri motivati

Valutazione dell’impatto ambientale: la Commissione invita l’ESTONIA a migliorare le norme nazionali sulla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti   
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato all’Estonia (INFR(2019)2109)per il mancato allineamento della propria legislazione nazionale alla direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE). A norma di questa direttiva, determinati progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo devono essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale prima di essere autorizzati. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora nel luglio 2019, seguita da una lettera di costituzione in mora complementare del settembre 2022. Dopo aver analizzato le risposte e le modifiche apportate dall’Estonia al diritto nazionale nel 2020, la Commissione ha concluso che è stato posto rimedio ad alcune carenze nel recepimento. Tuttavia l’Estonia non ha ancora recepito correttamente alcuni requisiti della direttiva, ad esempio quelli relativi ai progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva, o riguardanti gli impianti per la produzione di fibre minerali artificiali o quelli per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti radioattivi. Inoltre non è stato recepito l’obbligo di informare il pubblico sulle eventuali decisioni adottate a seguito del processo decisionale. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato all’Estonia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Rumore ambientale: la Commissione invita la GRECIA ad adottare mappe acustiche strategiche e piani d’azione
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla Grecia (INFR(2017)2150) per il mancato rispetto delle norme dell’UE sul rumore ambientale (direttiva 2002/49/CE). La direttiva sul rumore definisce un approccio comune inteso a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dovuti all’esposizione al rumore ambientale. Gli Stati membri dell’UE sono tenuti ad adottare mappe acustiche e piani d’azione e a riesaminarli con cadenza periodica. La mappatura acustica strategica dovrebbe essere effettuata in determinati agglomerati e in alcuni assi stradali, ferroviari e aeroporti principali. I piani d’azione dovrebbero riguardare le priorità delle suddette zone di interesse ed essere elaborati dalle autorità competenti previa consultazione del pubblico. La Grecia non ha adottato né rivisto le mappe acustiche e i piani d’azione per diversi agglomerati e assi stradali. Inoltre alcune mappe acustiche e vari piani d’azione adottati non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva e sono stati adottati senza un’adeguata consultazione del pubblico. La Commissione ha inviato alla Grecia una lettera di costituzione in mora nel dicembre 2017, seguita da una lettera di costituzione in mora complementare dell’ottobre 2020. Da allora permangono tutte le carenze, fatta eccezione per quanto riguarda l’aeroporto internazionale di Atene. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Grecia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Rumore ambientale: la Commissione invita la LETTONIA a recepire integralmente le norme dell’UE sul rumore ambientale
La Commissione ha deciso oggi di inviare due pareri motivati alla Lettonia (INFR (2022)0129INFR(2022)0132) per il mancato aggiornamento delle leggi nazionali e il mancato rispetto delle norme dell’UE sul rumore ambientale. La direttiva 2002/49/CE definisce un approccio comune inteso a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dovuti all’esposizione al rumore ambientale. Nel 2020 la direttiva 2002/49/CE è stata modificata da due direttive, vale a dire la direttiva (UE) 2020/367 e la direttiva (UE) 2021/1226, al fine di adeguarla al progresso tecnico e scientifico. Le modifiche riguardano i metodi di valutazione dei descrittori acustici e degli effetti nocivi del rumore. Ad oggi la Lettonia non ha comunicato alcuna misura di recepimento delle due direttive. La Commissione ha pertanto deciso di inviare, in relazione a questi due casi, pareri motivati alla Lettonia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.

Affari marittimi e pesca

Pareri motivati

Pianificazione dello spazio marittimo: la Commissione invita la BULGARIA, la GRECIA, l’ITALIA, CIPRO e la ROMANIA a elaborare i rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo e a inviarne copie
La Commissione ha deciso oggi di inviare pareri motivati alla Bulgaria (INFR(2022)2025), alla Grecia (INFR(2021)2226), all’Italia (INFR(2021)2223), a Cipro (INFR(2021)2227) e alla Romania (INFR(2021)2224) per la non corretta attuazione della direttiva (UE) 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. La direttiva definisce un approccio comune che consente ai paesi dell’UE di pianificare le loro zone marittime. La pianificazione dello spazio marittimo mira a organizzare le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire vari obiettivi ecologici, economici e sociali. Tra questi obiettivi figurano lo sviluppo di un’economia blu sostenibile, l’uso sostenibile delle risorse marine e la conservazione di ecosistemi marini sani e della biodiversità. L’attuazione della direttiva è essenziale per conseguire gli obiettivi nell’ambito del Green Deal europeo. La direttiva imponeva agli Stati membri costieri di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021 e di presentarne copia alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro 3 mesi dalla loro pubblicazione. Tuttavia la Bulgaria, la Grecia l’Italia, Cipro e la Romania non hanno ancora elaborato i rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo né hanno inviato copie alla Commissione. La Commissione ha pertanto deciso di inviare pareri motivati a questi paesi. I 5 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie per rimediare alle carenze individuate. trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

2. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Sonya Gospodinova – Tel. +32 229 66953; Federica Miccoli – Tel. +32 229 58300)

Lettere di costituzione in mora e pareri motivati

Riconoscimento delle qualifiche professionali: la Commissione chiede alla GRECIA di rispettare le norme dell’UE
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Grecia (INFR(2023)4003) per la non conformità delle leggi nazionali alle norme dell’UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Queste norme dell’UE hanno contribuito alla creazione di un sistema moderno per il riconoscimento dell’esperienza e delle qualifiche professionali in tutta l’UE e agevolano la fornitura di servizi da parte dei professionisti in diversi Stati membri, garantendo nel contempo un migliore livello di protezione per i consumatori e i cittadini. Secondo la Commissione le norme della Grecia non sono conformi alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, ai sensi del diritto greco, per poter lavorare in Grecia i professionisti qualificati come consulenti del lavoro in altri Stati membri devono ottenere un riconoscimento accademico anziché un riconoscimento professionale delle loro qualifiche. 
Anche in un altro caso (INFR(2022)4078) la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Grecia riguardante la non conformità della legislazione greca alla direttiva 2005/36/CE. Ai sensi del diritto greco, per poter lavorare in Grecia i professionisti qualificati come direttori scolastici e altri dirigenti scolastici in altri Stati membri devono ottenere un riconoscimento accademico anziché un riconoscimento professionale delle loro qualifiche.
In entrambi i casi il diritto greco è in contrasto con le disposizioni dell’UE, che prevedono l’applicazione di una procedura di riconoscimento professionale delle qualifiche. Poiché la procedura di riconoscimento accademico è più gravosa rispetto alla procedura di riconoscimento professionale prevista dalla direttiva, ciò rende più difficile per questi professionisti accedere al mercato del lavoro greco. La Grecia dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato alla Grecia nel primo caso o di deferire il secondo caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Ritardi di pagamento: la Commissione invita il BELGIO, la GRECIA e l’ITALIA a garantire che i pagamenti per la fornitura di beni e servizi siano effettuati nei termini
La Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora alla Grecia (INFR(2023)2027), e (INFR(2023)4000) e all’Italia (INFR(2023)4001) per la non corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE). La Commissione ha inoltre deciso di inviare un parere motivato al Belgio (INFR(2019)2299), alla Grecia (INFR(2019)2298) e all’Italia (INFR(2021)4037),per la non corretta attuazione delle norme della direttiva sui ritardi di pagamento.
I ritardi di pagamento hanno effetti negativi sulle imprese in quanto ne riducono la liquidità, ne impediscono la crescita, ostacolano la loro resilienza e potenzialmente vanificano i loro sforzi per diventare più ecologiche e più digitali. Nell’attuale contesto economico le imprese, e in particolare le PMI, fanno affidamento su pagamenti regolari per poter funzionare e mantenere i livelli di occupazione. La direttiva sui ritardi di pagamento impone alle autorità pubbliche di saldare le fatture entro 30 giorni (60 giorni nel caso degli ospedali pubblici). Rispettando questi termini di pagamento, le autorità pubbliche danno il buon esempio nella lotta contro la “cultura” dei ritardi di pagamento nel mondo delle imprese.
La Commissione ha deciso di inviare due lettere di costituzione in mora alla Grecia. La prima riguarda i ritardi di pagamento degli avvocati nel quadro di un programma nazionale di patrocinio a spese dello Stato volto ad aiutare i cittadini in condizioni finanziarie precarie nei procedimenti giudiziari. Secondo la Commissione, la prassi dell’autorità greca responsabile di questo programma rende difficile il pagamento degli avvocati che prestano i servizi giuridici entro il termine stabilito dalla direttiva. La seconda lettera di costituzione in mora riguarda una norma nazionale che prevede il pagamento immediato dei debiti storici che gli ospedali pubblici hanno nei confronti dei loro fornitori privati, purché tali fornitori rinuncino ai loro diritti agli interessi, a un indennizzo e ai mezzi di ricorso giurisdizionali. Questa pratica costituisce una violazione delle norme dell’UE in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia dell’UE. La Commissione ha inoltre deciso di inviare alla Grecia un parere motivato data l’assenza di miglioramenti per quanto riguarda gli eccessivi ritardi di pagamento degli ospedali pubblici e militari.
Secondo la Commissione, l’Italia non garantisce la conformità alla direttiva sui ritardi di pagamento per quanto riguarda il settore sanitario nella Regione Calabria. La legge italiana costituisce una violazione della direttiva sui ritardi di pagamento in quanto proroga oltre i termini previsti dalla direttiva il termine di pagamento per i debiti delle amministrazioni pubbliche. La Commissione ha pertanto deciso di inviare all’Italia una lettera di costituzione in mora.
La Commissione ha inoltre deciso di inviare un parere motivato all’Italia a seguito della mancata inclusione del noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche nelle indagini penali nella definizione di transazioni commerciali prevista nella normativa nazionale. Escludendo tali operazioni dall’ambito di applicazione della direttiva sui ritardi di pagamento, le imprese interessate non possono beneficiare della tutela accordata dalla direttiva.
La Commissione ha inoltre deciso di inviare al Belgio un parere motivato per eccessivi ritardi di pagamento nel settore pubblico, dopo che il Belgio non è stato in grado di fornire dati esaurienti e garanzie in merito all’adozione di misure sufficienti a modificare la legislazione nazionale.
Il Belgio, la Grecia e l’Italia dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato alla Grecia e all’Italia o di deferire il Belgio, la Grecia e l’Italia alla Corte di giustizia dell’UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

La Commissione decide di deferire il PORTOGALLO e la SLOVACCHIA alla Corte di giustizia per il mancato pagamento alle imprese nei termini per la fornitura di beni e servizi
La Commissione ha deciso oggi di deferire il Portogallo (INFR(2017)2037) e la Slovacchia (INFR(2016)4131) alla Corte di giustizia dell’UE per la non corretta applicazione delle norme della direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE). Nel 2017 la Commissione ha avviato la procedura di infrazione nei confronti della Slovacchia per i ritardi eccessivi degli ospedali pubblici nei pagamenti ai loro fornitori. Questi ritardi ostacolano la competitività e la resilienza delle imprese che operano nel settore sanitario, in particolare delle PMI, poiché spesso le imprese non dispongono di liquidità. Durante la crisi COVID-19, queste imprese hanno svolto un ruolo cruciale nel mantenere operativi gli ospedali. I ritardi nei pagamenti possono ridurre la capacità delle imprese di operare, assumere più personale o effettuare gli investimenti necessari per la crescita. Nel caso del Portogallo, il caso riguarda ritardi di pagamento in diversi livelli delle amministrazioni pubbliche. In seguito all’avvio della procedura nel 2017, la Commissione ha monitorato attentamente la situazione, ma constata che non sono stati apportati miglioramenti sufficienti, in particolare nelle due regioni autonome Azzorre e Madera. Per consultare il comunicato stampa al riguardo cliccare qui.

3. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza

(Per ulteriori informazioni: Anitta Hipper – Tel. +32 229 85691; Andrea Masini – Tel. + 32 229 91519)

Lettere di costituzione in mora

Lavoratori stagionali di paesi terzi: la Commissione invita il BELGIO, la BULGARIA, la GERMANIA, l’ESTONIA, la GRECIA, l’ITALIA, CIPRO, la LETTONIA, la LITUANIA e il LUSSEMBURGO a recepire correttamente tutte le disposizioni della direttiva sui lavoratori stagionali
La Commissione ha deciso di avviare un procedimento di infrazione inviando lettere di costituzione in mora al Belgio (INFR(2023)2016), alla Bulgaria (INFR(2023)2017), alla Germania (INFR(2023)2019) all’Estonia (INFR(2023)2020), alla Grecia (INFR(2023)2021), all’Italia (INFR(2023)2022), a Cipro (INFR(2023)2018), alla Lettonia (INFR(2023)2025), alla Lituania (INFR(2023)2023) e al Lussemburgo (INFR(2023)2024) per il recepimento non pienamente conforme di tutte le disposizioni della direttiva sui lavoratori stagionali (direttiva 2014/36/UE). La direttiva mira a garantire norme eque e trasparenti per l’ammissione nell’UE dei lavoratori stagionali di paesi terzi. Ha inoltre l’obiettivo di garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose, pari diritti e una protezione sufficiente dallo sfruttamento. Garantire il pieno rispetto della direttiva sui lavoratori stagionali è un presupposto importante per attrarre nell’UE la manodopera necessaria per il lavoro stagionale ed eventualmente anche per contribuire a ridurre la migrazione irregolare. La Commissione sta monitorando il modo in cui tutti gli Stati membri hanno recepito questa normativa nel diritto nazionale. La Commissione ritiene che questi Stati membri non abbiano recepito e/o attuato correttamente alcuni obblighi previsti dalla direttiva. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato. 

Pareri motivati

La Commissione invita la BULGARIA a conformarsi al regolamento che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla Bulgaria (INFR(2021)2127) per il mancato rilascio di permessi di soggiorno conformemente alla nuova versione del modello uniforme che avrebbe dovuto essere applicata entro il 10 luglio 2020. Il regolamento (CE) n. 1030/2002 è stato modificato nel 2017 (regolamento (UE) 2017/1954) per introdurre un nuovo modello di carta per i permessi di soggiorno dotato di elementi di sicurezza aggiornati e di una nuova grafica più sicura. La mancata applicazione del modello più sicuro di permesso di soggiorno può comportare un aumento dei casi di falsificazione. La Bulgaria dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE. 

Lotta al terrorismo: la Commissione invita la GERMANIA, la CROAZIA, la LITUANIA, il LUSSEMBURGO, la POLONIA e la FINLANDIA a garantire il corretto recepimento della normativa dell’UE sulla lotta contro il terrorismo
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla Germania (INFR(2021)2045), alla Croazia (INFR(2021)2124), alla Lituania (INFR(2021)2087), al Lussemburgo (INFR(2021)2046), alla Polonia (INFR(2021)2120) e alla Finlandia (INFR(2021)2126) al fine di garantire il corretto recepimento di alcuni elementi della normativa dell’UE sulla lotta contro il terrorismo (direttiva (UE) 2017/541). La direttiva sulla lotta contro il terrorismo è una pietra angolare del programma di lotta al terrorismo dell’UE. Contiene disposizioni che qualificano come reato e sanzionano i reati connessi ad attività terroristiche, come viaggiare all’estero per commettere un reato di terrorismo, rientrare o spostarsi nell’UE per tali attività, ricevere un addestramento a fini terroristici e finanziare il terrorismo. Tali norme stabiliscono inoltre disposizioni speciali per le vittime del terrorismo, al fine di garantire loro l’accesso a informazioni affidabili e a servizi di sostegno professionali e specializzati. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nel diritto nazionale entro l’8 settembre 2018. Dopo aver valutato la legislazione nazionale di recepimento, la Commissione ha inviato, tra giugno e settembre 2021, lettere di costituzione in mora a questi Stati membri, esortandoli ad adottare le misure necessarie per ovviare alle carenze individuate dalla Commissione per quanto riguarda il recepimento. Poiché le risposte dei 6 Stati membri non hanno tenuto sufficientemente conto dei rilievi della Commissione, quest’ultima ha pertanto deciso di inviare loro pareri motivati. I 6 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.

4. Giustizia

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand – Tel. +32 229 62253; Cristina Torres Castillo – Tel. +32 229 90679; Yuliya Matsyk – Tel. +32 2 291 31 73)

Lettere di costituzione in mora e lettere complementari di costituzione in mora

Atto europeo sull’accessibilità: la Commissione invita la DANIMARCA, l’ESTONIA e l’ITALIA a recepire integralmente la direttiva sull’accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora alla Danimarca (INFR(2023)2014), all’Estonia (INFR (2023)2013) e all’Italia (INFR (2023)2015) per il non completo recepimento delle norme dell’UE sull’accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità (direttiva (UE) 2019/882). L’atto europeo sull’accessibilità impone che i prodotti e i servizi essenziali come telefoni, computer, libri elettronici, servizi bancari e comunicazioni elettroniche siano accessibili alle persone con disabilità. Ciò contribuirà ad accrescere la partecipazione attiva alla società, anche nei settori dell’istruzione e dell’occupazione, delle persone con disabilità, ovvero almeno 87 milioni di cittadini in Europa, e offrirà loro maggiori opportunità di mobilità e autonomia. Le imprese e i servizi devono garantire la conformità a una serie di requisiti comuni di accessibilità dell’UE entro il 2025. Il 20 luglio 2022 la Commissione aveva inviato lettere di costituzione in mora a 24 Stati membri per la mancata comunicazione delle misure che recepiscono integralmente la direttiva.  La Danimarca, l’Estonia e l’Italia non hanno recepito integralmente nei rispettivi ordinamenti nazionali l’atto europeo sull’accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022. La Commissione ha deciso oggi di inviare lettere di costituzione in mora. La Danimarca, l’Estonia e l’Italia dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie per ovviare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare loro un parere motivato.

Diritti procedurali: la Commissione avvia una procedura di infrazione nei confronti dei PAESI BASSI e della ROMANIA per il non corretto recepimento del diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all’arresto
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora ai Paesi Bassi (INFR (2023)2007) e alla Romania (INFR (2023)2004) per il non corretto recepimento della direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all’arresto (direttiva 2013/48/UE). Scopo della direttiva è assicurare che gli indagati e imputati in un procedimento penale e le persone ricercate nell’ambito di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo possano avvalersi di un difensore sin dalle prime fasi del procedimento; e che le persone private della libertà personale possano informare e comunicare con terzi, quali un datore di lavoro o i familiari, nonché con le autorità consolari. La legislazione dei Paesi Bassi prevede eccezioni al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, che non sono consentite dalla direttiva. La Romania non ha recepito correttamente le eccezioni al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e le condizioni giuridiche alle quali un indagato o imputato può scegliere di non esercitare il diritto di avvalersi di un difensore. I Paesi Bassi e la Romania dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie per ovviare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare loro un parere motivato.

Lotta al razzismo e alla xenofobia: la Commissione invia una lettera complementare di costituzione in mora alla ROMANIA per garantire il corretto recepimento del diritto dell’UE in materia di incitamento all’odio e reati generati dall’odio
La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera complementare di costituzione in mora alla Romania (INFR(2016)2075) per il non corretto recepimento delle norme dell’UE sul razzismo e la xenofobia (decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio). La decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale mira a garantire che talune gravi manifestazioni di razzismo e xenofobia, come il pubblico incitamento alla violenza o all’odio, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive in tutta l’Unione europea. La Commissione aveva inviato una lettera di costituzione in mora alla Romania nell’ottobre 2020. La Romania ha risposto alla lettera di costituzione in mora e nel giugno 2022 ha adottato una nuova legislazione volta a risolvere le questioni di non corretto recepimento sollevate dalla Commissione. La Commissione ha valutato attentamente la nuova legislazione e ha concluso che le modifiche risolvono le questioni sollevate nella lettera di costituzione in mora. La nuova legislazione aggiunge tuttavia un elemento che limita la portata della criminalizzazione dell’incitamento all’odio in modo incompatibile con la decisione quadro. Per questo motivo la Commissione ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora alla Romania, che dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie per ovviare alle carenze individuate. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare alla Romania un parere motivato.

Parità di genere: la Commissione invita il BELGIO a recepire correttamente la direttiva sulla parità di trattamento fra uomini e donne sul lavoro
La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera complementare di costituzione in mora al Belgio (INFR(2015)2012) per il non corretto recepimento della direttiva sulla parità di trattamento fra uomini e donne sul lavoro (direttiva 2006/54/CE). Scopo della direttiva è garantire la parità di trattamento dei lavoratori indipendentemente dal genere e vietare la discriminazione fondata sul sesso in materia di occupazione e di impiego, compresa la formazione professionale. Nell’aprile 2015 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora al Belgio, chiedendo il pieno e corretto recepimento della direttiva. Da allora il Belgio ha dato seguito alla maggior parte dei rilievi espressi dalla Commissione, recependo correttamente gli elementi relativi agli organismi per la parità e ai sistemi di classificazione professionale. Tuttavia l’attuazione rimane incompleta per quanto riguarda le norme che tutelano dalle ritorsioni nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno presentato denunce di discriminazione. Pertanto la Commissione ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora al Belgio, che dispone di 2 mesi per adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale violazione del diritto dell’UE. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

Equilibrio tra attività professionale e vita familiare: la Commissione invita 11 paesi a recepire integralmente le norme dell’UE sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato al Belgio (INFR(2022)0332), alla Cechia (INFR(2022)0346), all’Irlanda (INFR(2022)0370), alla Grecia (INFR(2022)0353), alla Spagna (INFR(2022)0355), alla Francia (INFR(2022)0360), alla Croazia (INFR(2022)0362), a Cipro (INFR(2022)0341), al Lussemburgo (INFR(2022)0374), all’Austria (INFR(2022)0328) e alla Slovenia (INFR(2022)0393) per la mancata notifica delle misure nazionali che recepiscono integralmente i diritti dell’UE sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (direttiva (UE) 2019/1158). La direttiva mira a promuovere la parità di partecipazione di uomini e donne al mercato del lavoro, incoraggiando l’equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra i genitori. Garantisce ai padri il diritto di usufruire di almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità nel periodo intorno alla nascita di un figlio. La direttiva stabilisce inoltre un periodo minimo di 4 mesi di congedo parentale, dei quali almeno 2 mesi sono retribuiti e non trasferibili da un genitore all’altro. Essa stabilisce 5 giorni lavorativi all’anno di congedo per prestatori di assistenza per i lavoratori che forniscono assistenza o sostegno personali a un familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare. Inoltre conferisce a tutti i prestatori di assistenza e ai lavoratori con figli fino a 8 anni il diritto a chiedere modalità di lavoro flessibili. Il termine per il recepimento della direttiva era il 2 agosto 2022. Il 21 settembre 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 19 Stati membri per la mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva. Dopo aver analizzato le risposte, la Commissione ha constatato che la direttiva non è ancora recepita integralmente in 11 Stati membri e ha pertanto deciso di adottare un ulteriore provvedimento nell’ambito delle procedure di infrazione inviando un parere motivato al Belgio, alla Cechia, all’Irlanda, alla Grecia, alla Spagna, alla Francia, alla Croazia, a Cipro, al Lussemburgo, all’Austria e alla Slovenia. Tali Stati membri dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell’UE. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online.

Deferimenti alla Corte di giustizia

La Commissione ha deciso di deferire la SLOVACCHIA alla Corte di giustizia per l’insufficiente contrasto alla discriminazione dei bambini Rom in ambito scolastico
La Commissione ha deciso oggi di deferire la Slovacchia (INFR(2015)2025) alla Corte di giustizia dell’UE per la non efficace gestione della questione della segregazione dei bambini Rom nel campo dell’istruzione. Le norme dell’UE sull’uguaglianza razziale (direttiva 2000/43/CE) vietano rigorosamente la discriminazione per motivi di origine etnica negli ambiti chiave della vita, tra cui l’istruzione. In Slovacchia, tuttavia, i bambini Rom sono spesso collocati in scuole speciali per alunni con lievi disabilità mentali. Molti bambini Rom sono segregati anche nel contesto del sistema di istruzione tradizionale, essendo collocati in classi o scuole separate. La Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Slovacchia nel 2015 e ha inviato un parere motivato nel 2019. Da allora la Slovacchia ha intrapreso una serie di riforme legislative e ha adottato diverse strategie e piani d’azione per promuovere l’inclusione dei Rom nell’istruzione. Tuttavia, dopo aver attentamente valutato tali misure e monitorato la situazione sul campo, la Commissione ha concluso che le riforme attuate finora sono insufficienti. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online.

5. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: Tim McPhie – Tel. +32 229 58602; Giulia Bedini – Tel. +32 229 58661)

Lettere di costituzione in mora

Mercato interno dell’energia: la Commissione invita la CROAZIA a eliminare le restrizioni all’esportazione di gas e la ROMANIA a eliminare le restrizioni all’esportazione di energia elettrica
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Croazia (INFR(2023)2031) per la restrizione all’esportazione di gas con misure incompatibili con gli articoli 34, 35 e 36 TFUE e la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. La Commissione ritiene che tali misure abbiano un effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione (articolo 35 TFUE) e alle restrizioni quantitative all’importazione (articolo 34 TFUE) e che non possano essere giustificate a norma dell’articolo 36 TFUE. La Commissione ha inoltre constatato che la legislazione croata viola gli obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori di cui alla direttiva 2009/73/CE. La Croazia dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.
La Commissione ha inoltre deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Romania (INFR(2023)2032) per la restrizione all’esportazione di energia elettrica con misure incompatibili con gli articoli 35 e 36 TFUE, la direttiva (UE) 2019/944 e il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica. La Commissione ritiene che tale misura abbia un effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione ai sensi dell’articolo 35 TFUE e che non possa essere giustificata a norma dell’articolo 36 TFUE. Per gli stessi motivi si ritiene che la misura violi anche la direttiva sull’energia elettrica e il regolamento sull’energia elettrica summenzionati. La Romania dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Radioprotezione: la Commissione invita l’IRLANDA, la FRANCIA e CIPRO a recepire correttamente la direttiva Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza
La Commissione ha deciso di avviare tre procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora all’Irlanda (INFR(2023)2035), alla Francia (INFR(2023)2034) e a Cipro (INFR(2023)2033) per il non corretto recepimento della direttiva riveduta sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio). La direttiva, che modernizza e consolida la legislazione dell’UE in materia di radioprotezione, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per proteggere la popolazione, i lavoratori e i pazienti dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende, inoltre, le misure di preparazione e risposta alle emergenze, che sono state rafforzate a seguito dell’incidente nucleare di Fukushima. In questi 3 Stati membri il recepimento è risultato non conforme in alcuni settori contemplati dalla direttiva. I problemi di conformità individuati dalla Commissione sono diversi per ciascuno Stato membro e riguardano prescrizioni specifiche della direttiva, ad esempio relative alle esposizioni non mediche e mediche e alla preparazione e alla pianificazione delle emergenze; ai materiali da costruzione oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione; alla gestione delle sorgenti orfane e ai poteri attribuiti alle autorità competenti; nonché alla trasmissione delle informazioni ai lavoratori e alle esposizioni professionali.Tali Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare loro un parere motivato.

Pareri motivati

Energie rinnovabili: la Commissione esorta l’ESTONIA e la FINLANDIA a recepire integralmente la direttiva sulle energie rinnovabili
La Commissione ha deciso oggi di inviare pareri motivati all’Estonia (INFR(2021)0200) e alla Finlandia (INFR(2021)0230) per il non completo recepimento delle norme dell’UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. La direttiva stabilisce il quadro giuridico per lo sviluppo delle energie rinnovabili nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti nell’UE. Essa fissa per l’UE un obiettivo vincolante per il 2030 pari almeno al 32% di energie rinnovabili; comprende inoltre misure volte a garantire che il sostegno alle energie rinnovabili sia efficace sotto il profilo dei costi e a semplificare le procedure amministrative per i progetti relativi alle energie rinnovabili. La direttiva facilita altresì la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica e fissa obiettivi specifici per aumentare entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale era fissato al 30 giugno 2021. Nel luglio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora ai 2 Stati membri. Ad oggi l’Estonia e la Finlandia hanno recepito solo parzialmente la direttiva. Tali Stati membri dispongono ora di 2 mesi per conformarsi all’obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.

Prestazione energetica nell’edilizia: la Commissione esorta la POLONIA a recepire integralmente la direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla Polonia (INFR(2020)0228) per il non completo recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/844, che ha modificato la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. La direttiva ha introdotto nuovi elementi per rafforzare il quadro esistente, come requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, la mobilità elettrica e i punti di ricarica, e nuove norme sull’ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale è scaduto nel marzo 2020. Nel febbraio 2022 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Polonia dopo aver riscontrato che non tutte le disposizioni della direttiva erano state recepite nell’ordinamento nazionale. Dopo aver esaminato la risposta della Polonia e le misure nazionali di recepimento notificate, la Commissione ritiene che detto paese non abbia ancora recepito integralmente la direttiva. La Polonia dispone ora di 2 mesi per conformarsi all’obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Mercato interno dell’energia: la Commissione esorta la BULGARIA, il LUSSEMBURGO, i PAESI BASSI, l’AUSTRIA e la FINLANDIA a recepire integralmente le norme dell’UE sul mercato interno dell’energia elettrica
La Commissione ha deciso oggi di inviare pareri motivati al Lussemburgo (INFR(2021)0067), ai Paesi Bassi (INFR(2021)0079), all’Austria (INFR(2021)0005) e alla Finlandia (INFR(2021)0045) per il non completo recepimento delle norme dell’UE per il mercato interno dell’energia elettrica di cui alla direttiva (UE) 2019/944, che modifica la direttiva 2012/27/UE.
La Commissione ha inoltre deciso di inviare un parere motivato alla Bulgaria (INFR(2021)0015) per l’indicazione non sufficientemente chiara e precisa di tutte le disposizioni di diritto interno con le quali ritiene sia stata recepita ciascuna disposizione della direttiva. La direttiva definisce le principali norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica dell’UE al fine di creare nell’Unione mercati dell’energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale era fissato al 31 dicembre 2020.
Nel febbraio 2021 sono state inviate lettere di costituzione in mora al Lussemburgo, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Finlandia, dopo che la Commissione ha riscontrato che non tutte le disposizioni della direttiva erano state recepite nei rispettivi ordinamenti nazionali. Dopo aver esaminato le risposte degli Stati membri interessati e le misure nazionali di recepimento notificate, la Commissione ritiene che detti Stati membri non abbiano ancora recepito integralmente la direttiva. Per quanto riguarda la Bulgaria, nel febbraio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora ritenendo che il paese non abbia notificato le misure di recepimento in modo sufficientemente chiaro e preciso. Tali Stati membri dispongono ora di 2 mesi per conformarsi agli obblighi di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

6. Fiscalità e unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Veerle Nuyts Tel.: +32 229-96302; Francesca Dalboni – Tel. +32 229 88170)

Parere motivato

Fiscalità: La Commissione invita la SPAGNA a recepire le nuove norme dell’UE in materia di accise relative ai piccoli produttori e ai produttori artigianali di alcol
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla Spagna (INFR(2022)0075) per la mancata notifica delle misure di recepimento delle nuove norme UE sull’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche (direttiva 2020/1151). La direttiva istituisce un sistema di certificazione a livello dell’UE per i piccoli produttori e i produttori artigianali di alcol, che ne facilita l’accesso ad aliquote di accisa basse in tutta l’Unione. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2021. Nel gennaio 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 11 Stati membri, tra cui la Spagna, che erano venuti meno all’obbligo di recepire integralmente la direttiva. Ad oggi la Spagna non ha notificato alla Commissione alcuna misura di recepimento. La Spagna dispone ora di due mesi per conformarsi all’obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Deferimento alla Corte di giustizia

La Commissione ha deciso di deferire il BELGIO alla Corte di giustizia dell’UE per il recepimento non corretto della direttiva anti-elusione
La Commissione ha deciso oggi di deferire il Belgio (INFR(2020)2215) alla Corte di giustizia dell’UE per il recepimento non corretto della direttiva anti-elusione (direttiva (UE) 2016/1164). La direttiva anti-elusione consente a uno Stato membro in cui è situata una società madre di una multinazionale di tassare gli utili realizzati da una “società controllata estera” in un altro Stato membro. Ciò è consentito quando l’imposta pagata dalla società controllata estera è inferiore alla metà di quanto sarebbe versato nello Stato membro della società madre (norma sulle società controllate estere). Alla società dovrebbe essere concesso un credito d’imposta per tutte le imposte che ha pagato all’estero. Tuttavia, contrariamente a quanto disposto dalla direttiva, l’ordinamento belga non consente ai contribuenti di detrarre dal proprio debito d’imposta l’imposta versata da una società controllata estera nello Stato di residenza fiscale. Nel 2020 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alle autorità belghe, seguita da un parere motivato nel 2021, invitandole a modificare la loro legislazione entro due mesi. Poiché la risposta al parere motivato della Commissione non è stata soddisfacente, la Commissione ha deciso di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell’UE. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online.

7. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156, Anna Wartberger – Tel.: +32 229 82054)

Pareri motivati

Sicurezza stradale: La Commissione invita la BULGARIA, l’IRLANDA, il LUSSEMBURGO e l’AUSTRIA a conformarsi alle norme dell’UE in materia di controlli su strada
La Commissione ha deciso oggi di inviare pareri motivati a Bulgaria (INFR(2022)0413), Irlanda (INFR(2022)0425), Lussemburgo (INFR(2022)0428) e Austria (INFR(2022)0398) per la mancata notifica alla Commissione delle misure nazionali di recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione. La direttiva aggiorna le prescrizioni tecniche per i controlli su strada, in particolare le categorie di trattori ad alta velocità soggetti a controlli su strada. Essa mira a migliorare la sicurezza stradale garantendo il controllo tecnico dei veicoli commerciali pesanti utilizzati sulle strade pubbliche. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale era fissato al 27 settembre 2022. Nel novembre 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a tutti e quattro gli Stati membri. Dopo aver analizzato le loro risposte e poiché non hanno ancora notificato le misure nazionali di recepimento della direttiva, la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a Bulgaria, Irlanda, Lussemburgo e Austria. Gli Stati membri dispongono ora di due mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.

Sicurezza stradale: La Commissione esorta il LUSSEMBURGO e il PORTOGALLO ad aggiornare i requisiti per i controlli tecnici periodici
La Commissione ha deciso oggi di inviare pareri motivati a Lussemburgo (INFR(2022)0429) e Portogallo (INFR(2022)0434) per la mancata notifica alla Commissione delle misure nazionali di recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione. La direttiva modifica gli aspetti pratici dei controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in particolare aggiornando alcune designazioni delle categorie di veicoli (trattori ad alta velocità, veicoli a motore a due e tre ruote e quadricicli). Aggiunge inoltre eCall, un sistema per inviare messaggi automatizzati ai servizi di emergenza a seguito di un incidente, all’elenco degli elementi che vanno sottoposti a controlli tecnici periodici. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale era fissato al 27 settembre 2022. Nel novembre 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a entrambi gli Stati membri. Dopo aver analizzato le risposte e poiché non hanno ancora notificato le misure nazionali di recepimento della direttiva, la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a Lussemburgo e Portogallo. Gli Stati membri dispongono ora di due mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.

Trasporto ferroviario: la Commissione invita la BULGARIA e la GERMANIA a recepire correttamente le norme dell’UE sull’apertura del mercato e sulla governance dell’infrastruttura 
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla Bulgaria (INFR(2021)2161) per il recepimento non corretto della direttiva (UE) 2016/2370. Tale direttiva modifica la direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria. Consente alle imprese ferroviarie di gestire tutti i tipi di servizi ferroviari ovunque nell’UE e rafforza inoltre le norme sull’indipendenza e l’imparzialità dei gestori dell’infrastruttura. Nel novembre 2021 la Commissione ha inviato alla Bulgaria una lettera di costituzione in mora in relazione all’indipendenza e all’imparzialità del gestore dell’infrastruttura e alle ulteriori funzioni dell’organismo di regolamentazione. Poiché la legislazione bulgara non è ancora pienamente conforme al diritto dell’UE, la Commissione ha deciso di emettere un parere motivato. La Bulgaria dispone ora di due mesi per notificare alla Commissione le misure adottate per garantire il corretto recepimento della direttiva. trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Trasporto ferroviario: la Commissione esorta la CECHIA a recepire correttamente le norme dell’UE sulle responsabilità nazionali in materia di sicurezza ferroviaria
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla Cechia (INFR(2020)0513), invitandola a recepire integralmente le norme in materia di sicurezza ferroviaria della direttiva (UE) 2016/798. La direttiva fa parte del quarto pacchetto ferroviario, un insieme di sei atti normativi europei che mirano a completare il mercato unico dei servizi ferroviari (spazio ferroviario europeo unico), rivitalizzare il settore ferroviario e renderlo più competitivo rispetto ad altri modi di trasporto. La direttiva mira a rendere più facile per le imprese gestire i servizi ferroviari in tutta Europa. Ha istituito in particolare modalità più rapide e meno costose per certificare i sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie che operano in diversi Stati membri. La direttiva ha inoltre eliminato gli ostacoli nazionali in campo tecnico e della sicurezza non necessari in modo da agevolare il traffico ferroviario transfrontaliero. Gli Stati membri erano tenuti a recepire le nuove norme nell’ordinamento nazionale entro il 30 ottobre 2020. Nel novembre 2020 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Cechia. Non avendo ancora ricevuto notifica del recepimento integrale della direttiva nell’ordinamento ceco, la Commissione ha deciso di emettere un parere motivato. La Cechia dispone ora di due mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Trasporto marittimo: la Commissione esorta la BULGARIA a comunicare le misure di attuazione delle norme sugli impianti portuali di raccolta
La Commissione europea ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla Bulgaria (INFR (2021) 0162) per la mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/CE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Tali norme garantiscono che nei porti siano disponibili infrastrutture adeguate per la raccolta dei rifiuti delle navi. Gli Stati membri erano tenuti a recepire le nuove norme nell’ordinamento nazionale entro il 28 giugno 2021. Nel novembre 2020 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria. Non avendo ancora ricevuto notifica del recepimento integrale della direttiva nell’ordinamento nazionale, la Commissione ha deciso di emettere un parere motivato. La Bulgaria dispone ora di due mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

La Commissione decide di deferire nuovamente la BULGARIA alla Corte di giustizia dell’UE per il mancato recepimento delle norme sugli obiettivi per i veicoli puliti
La Commissione ha deciso oggi di deferire la Bulgaria (INFR(2021)0378) alla Corte di giustizia dell’UE per il mancato recepimento delle norme dell’UE che stabiliscono gli obiettivi nazionali per gli appalti pubblici di veicoli puliti (direttiva (UE) 2019/1161). La direttiva sulla promozione dei veicoli puliti fissa obiettivi nazionali per gli appalti pubblici di veicoli puliti e riguarda in particolare gli autobus urbani, dove gli appalti pubblici rappresentano circa il 70 % del mercato. Il termine per il recepimento della direttiva era agosto 2021. La Commissione ha inviato alla Bulgaria una lettera di costituzione in mora nel settembre 2021 e un parere motivato nell’aprile 2022. Poiché la Bulgaria continua a contravvenire alla direttiva, la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online.

La Commissione decide di deferire la BULGARIA e la POLONIA alla Corte di giustizia dell’UE per il mancato recepimento nell’ordinamento nazionale delle norme sul telepedaggio
La Commissione ha deciso oggi di deferire la Bulgaria (INFR(2021)0517) e la Polonia (INFR(2021)0537) alla Corte di giustizia dell’UE per il mancato recepimento della direttiva sul servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) (direttiva (UE) 2019/520). Il S.E.T. è un sistema di pedaggio che consente, una volta pienamente attuato, agli utenti della strada dell’UE di pagare i pedaggi con un unico contratto di abbonamento, tramite un unico fornitore e un’unica unità di bordo che coprirebbe tutti gli Stati membri. Il mancato recepimento delle norme in materia di telepedaggio costituisce un ostacolo all’interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio stradale degli Stati membri e all’applicazione transfrontaliera dell’obbligo di pagare i pedaggi stradali nell’UE. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 19 ottobre 2021. La Commissione ha avviato la procedura di infrazione nei confronti di tali Stati membri nel novembre 2021 e ha deciso di emettere pareri motivati nel maggio 2022. Poiché tali Stati membri continuano a contravvenire all’obbligo di recepire la direttiva, la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online.

La Commissione decide di deferire la DANIMARCA alla Corte di giustizia dell’UE per l’inosservanza delle norme dell’UE sulla messa a disposizione di servizi di cabotaggio tramite pullman e autobus
La Commissione ha deciso oggi di deferire la Danimarca (INFR(2021)2072) alla Corte di giustizia dell’UE per l’inosservanza degli obblighi imposti dal (regolamento (CE) n. 1073/2009). Il regolamento fornisce una definizione di cabotaggio in base alla quale i vettori dell’UE sono liberi di fornire servizi occasionali di trasporto di passeggeri su strada su base temporanea in Stati membri diversi da quello di stabilimento, a condizione che siano in possesso di una licenza a livello dell’UE. La Commissione ritiene che l’interpretazione danese di tale disposizione, che limita rigorosamente le operazioni di cabotaggio a sette giorni consecutivi al mese, non consenta di effettuare un numero elevato di trasporti sul territorio della Danimarca, nonostante la loro evidente natura temporanea. Il deferimento alla Corte è la fase successiva della procedura di infrazione avviata dalla Commissione nel giugno 2021 nei confronti della Danimarca con una lettera di costituzione in mora. Non avendo le autorità danesi risposto adeguatamente ai rilievi mossi dalla Commissione in merito all’interpretazione del concetto di base temporanea e non avendo esse espresso alcun impegno a porre rimedio all’incompatibilità, nel maggio 2022 la Commissione ha inviato un parere motivato, cui ha fatto seguito il deferimento odierno alla Corte di giustizia dell’UE. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online.

La Commissione decide di deferire i PAESI BASSI e il PORTOGALLO alla Corte di giustizia dell’UE per il mancato recepimento delle norme sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada
La Commissione ha deciso oggi di deferire i Paesi Bassi (INFR(2022)0243) e il Portogallo (INFR(2022)0251) alla Corte di giustizia dell’UE per il mancato recepimento nell’ordinamento nazionale delle norme sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. La direttiva (UE) 2020/1057 introduce norme specifiche per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e gli obblighi amministrativi e le misure di controllo relativi al distacco di tali conducenti. Essa modifica inoltre la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda i requisiti di applicazione. La direttiva è essenziale per garantire la protezione sociale dei conducenti e migliorare le loro condizioni di lavoro. Il termine entro il quale gli Stati membri dell’UE dovevano recepire la direttiva (UE) 2020/1057 nell’ordinamento nazionale era il 2 febbraio 2022. Per gli Stati membri che non hanno notificato alla Commissione il recepimento entro tale data, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nel marzo 2022 e ha inviato pareri motivati nel settembre 2022. Poiché i Paesi Bassi e il Portogallo continuano a contravvenire alla direttiva, la Commissione ha deciso di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online.

8. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Arianna Podesta – Tel. +32 229 87024; Aikaterini Apostola – Tel. +32 229 87624)

Lettere di costituzione in mora

Antiriciclaggio: la Commissione invita l’ITALIA, la LETTONIA e il PORTOGALLO a recepire correttamente la quinta direttiva antiriciclaggio
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora all’Italia (INFR(2023)2029), alla Lettonia (INFR(2023)2028) e al Portogallo (INFR(2023)2030) per il non corretto recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2018/843). Tali Stati membri avevano notificato il pieno recepimento della direttiva. La Commissione ha però individuato diversi casi di non corretto recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale (mancata conformità), che riguardano tra l’altro aspetti fondamentali quali: l’obbligo di registrazione, licenza o regolamentazione dei prestatori di servizi (Italia e Lettonia), l’obbligo di istituire un registro dei conti di pagamento e conti bancari (Lettonia) e quello di garantire all’unità nazionale di informazione finanziaria (FIU) il corretto accesso alle informazioni pertinenti alle misure antiriciclaggio (Portogallo). Le norme antiriciclaggio sono uno strumento importante nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le lacune legislative di uno Stato membro si ripercuotono sull’insieme dell’UE. Per tali motivi le norme dell’UE dovrebbero essere attuate, e la loro attuazione controllata, in modo efficiente per combattere la criminalità e proteggere il nostro sistema finanziario. L’Italia, la Lettonia e il Portogallo dispongono di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.

Pareri motivati

La Commissione sollecita la SPAGNA a recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva sui fattori di sostenibilità
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla Spagna (INFR(2022)0356) per la mancata notifica delle misure di recepimento nel diritto nazionale della direttiva sui fattori di sostenibilità (direttiva (UE) 2021/1269). La Spagna non ha provveduto al recepimento della direttiva entro il termine del 21 agosto 2022. La direttiva fa parte del piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile della Commissione. Uno degli obiettivi del piano è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La direttiva precisa la necessità di tenere conto dei fattori di sostenibilità e degli obiettivi ad essa collegati nel processo di governance e controllo dei prodotti delle imprese di investimento che producono e distribuiscono strumenti finanziari. La Spagna dispone di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

9. Lavoro e diritti sociali

(Per ulteriori informazioni: Veerle Nuyts – Tel. +32 229 96302; Flora Matthaes – Tel. +32 229 83951)

Pareri motivati

Condizioni di lavoro: la Commissione esorta l’ITALIA a prevenire l’abuso di contratti a tempo determinato e ad evitare condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato all’Italia (INFR(2014)4231) per il recepimento non corretto nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che impone di non discriminare a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. La normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l’utilizzo abusivodi una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia. Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali. Alcuni di questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, situazione che costituisce una discriminazione e contravviene al diritto dell’Unione. La Commissione ha avviato la procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane nel luglio 2019, seguita da una lettera complementare di costituzione in mora nel dicembre 2020. Sebbene l’Italia abbia fornito spiegazioni sulle proprie norme nazionali, la Commissione le ha ritenute non soddisfacenti e dà ora seguito all’esame con un parere motivato. L’Italia dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Mobilità dei lavoratori: la Commissione invita il BELGIO a concedere ai cittadini dell’UE in cerca di occupazione il diritto di soggiornare nel paese per cercare lavoro per un periodo ragionevole
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato al Belgio (INFR(2022)4023) perché ritiene contrarie al diritto dell’Unione le norme belghe applicate ai cittadini dell’UE in cerca di occupazione. I cittadini dell’UE hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato membro per 3 mesi, alla sola condizione di essere in possesso di un documento d’identità valido. Dopo 3 mesi, ciascun paese dell’UE dovrebbe consentire ai cittadini dell’UE che stanno cercando un’occupazione nel suo territorio per la prima volta di soggiornarvi per un periodo ragionevole dopo l’iscrizione presso i servizi per l’impiego. La Corte ha ritenuto che un periodo di 6 mesi dopo la registrazione in quanto cittadini in cerca di occupazione nello Stato membro ospitante costituisca un periodo ragionevole. Ciò dovrebbe consentire di trovare un’offerta di lavoro corrispondente alle proprie qualifiche e di provvedere a quanto necessario per iniziare l’attività lavorativa. Dopo tale periodo, gli Stati membri ospitanti possono esigere che le persone in cerca di occupazione dimostrino le loro reali possibilità di trovare un lavoro se desiderano soggiornare più a lungo nel loro territorio. Il diritto belga, tuttavia, impone ai cittadini dell’UE in cerca di occupazione di fornire tale prova subito dopo i primi 3 mesi di soggiorno. Nel dicembre 2020 la Corte di giustizia ha chiarito le norme dell’UE al riguardo (causa C-710/19) e ritenuto che la normativa e la prassi del Belgio contravvenissero all’articolo 45 TFUE e all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 2004/38/CE. Dopo la lettera di costituzione in mora nel luglio 2022, il Belgio non ha intrapreso alcuna azione volta a garantire la conformità al diritto dell’UE delle sue norme nazionali. Il Belgio dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

10. Sanità pubblica

(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker – Tel. +32 229 84680; Célia Dejond – Tel. +32 229 88199)

Pareri motivati

Sicurezza alimentare: la Commissione sollecita la ROMANIA ad applicare correttamente le norme dell’UE in materia di igiene dei prodotti alimentari
La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla Romania (INFR (2020)4041) per il mancato rispetto delle norme dell’UE sui principi e requisiti generali della legislazione alimentare (regolamento (CE) n. 178/2002), sull’igiene dei prodotti alimentari (regolamento(CE) n. 852/2004), sulle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (regolamento (CE) n. 853/2004) e sulla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche (direttiva 2015/1535). Le autorità rumene hanno istituito con norme nazionali determinate deroghe alle prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari applicabili nell’intera Unione europea, che sono finalizzate a garantire la sicurezza alimentare a vantaggio e a tutela dei consumatori europei. Per di più le norme nazionali adottate dalla Romania non sono conformi a determinate definizioni stabilite dalla legislazione alimentare dell’UE, come per esempio quelle di commercio al dettaglio, prodotto primario, produzione primaria di prodotti alimentari. L’infrazione riscontrata riguarda la carne di selvaggina, il pesce catturato e le uova di quaglia, oltre al commercio al dettaglio di prodotti non primari di origine animale. La Commissione ritiene inoltre che la Romania abbia violato gli obblighi di notifica di cui alla direttiva 2015/1535 in quanto non ha notificato le norme nazionali alla Commissione prima di adottarle. La Commissione aveva inviato una lettera di costituzione in mora alla Romania nel luglio 2020. Poiché la Romania non si è conformata a tale lettera, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato. La Romania dispone ora di 2 mesi per adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

La Commissione decide di deferire la BULGARIA alla Corte di giustizia per la non corretta applicazione delle norme dell’UE sulla commercializzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente
La Commissione ha deciso oggi di deferire la Bulgaria (INFR(2020)4042) alla Corte di giustizia dell’UE per il mancato rispetto degli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.La Commissione intraprende un’azione legale per garantire il diritto dei consumatori all’informazione, proteggerli dall’inganno e assicurare la correttezza degli scambi. La Commissione ritiene che la legislazione bulgara non sia conforme alle norme, in particolare in quanto non vieta la commercializzazione con più di una denominazione commerciale di acque minerali naturali e acque di sorgente provenienti da una stessa sorgente, come invece richiesto dalla direttiva UE. Dopo l’invio da parte della Commissione di una lettera di costituzione in mora nel luglio 2020 e di un parere motivato nel settembre 2021, la Commissione ha concluso che le violazioni riscontrate della direttiva 2009/54/CE non sono state eliminate. Di conseguenza la Commissione ha deciso oggi di deferire la Bulgaria alla Corte di giustizia dell’UE. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online.

Da Commissione Europea