In linea con il mandato del vertice euro del dicembre 2018, l’Eurogruppo in formato inclusivo ha concordato le caratteristiche principali dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC) per la zona euro e per gli Stati membri di EMR II su base volontaria. Lo strumento rafforzerà l’Unione economica e monetaria sostenendo un maggior grado di convergenza e competitività all’interno della zona euro e degli Stati membri partecipanti, contribuendo così alla coesione generale dell’Unione. Contribuirà a rafforzare la crescita potenziale e a rafforzare le capacità di resilienza e adeguamento delle nostre economie, nonché i meccanismi della governance economica.
Principi generali
• Lo strumento dovrebbe sostenere di norma sia le riforme strutturali che gli investimenti pubblici attraverso un pacchetto coerente che rifletta l’obiettivo chiave per aumentare il grado di convergenza e competitività all’interno dell’area dell’euro.
• Le riforme strutturali e i progetti di investimento pubblico dovrebbero riflettere le linee guida strategiche sull’uso dello strumento fornito dagli Stati membri dell’area dell’euro, attraverso Eurosummit e l’Eurogruppo, e definite nel semestre europeo.
• Lo strumento è applicabile a tutti gli Stati membri dell’area dell’euro e agli Stati membri dell’ERM II su base volontaria. L’Eurogruppo garantirà che le opinioni degli Stati membri partecipanti agli AEC II siano prese in considerazione come parte del quadro di governance dello strumento. Occorrerebbe definire disposizioni specifiche appropriate per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che non partecipano allo strumento quando saranno decise le disposizioni finanziarie per il BICC.
Caratteristiche chiave
• Eurosummit e l’Eurogruppo forniranno orientamenti strategici sulla riforma chiave e sulle priorità di investimento per la convergenza e la competitività dell’area dell’euro e rivedranno annualmente tali priorità. Le priorità si rifletteranno in una raccomandazione rafforzata della zona euro.
• Gli Stati membri partecipanti presenteranno proposte di riforma e investimenti debitamente motivate, che rifletteranno gli orientamenti strategici di cui sopra. Le proposte includeranno la stima dei costi degli investimenti e, se del caso, delle riforme strutturali, le giustificazioni per i costi stimati, nonché il calendario per l’attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti, con le pietre miliari e gli obiettivi pertinenti.
• Al fine di garantire la titolarità a livello nazionale, verrà fissato un tasso minimo di cofinanziamento nazionale come percentuale del costo totale dell’investimento e delle riforme. Il tasso di cofinanziamento nazionale potrebbe variare in base a una procedura concordata e prevedibile e trasparente definita ex ante che coinvolge gli Stati membri dell’area dell’euro.
• Il supporto dello strumento sarà fornito sotto forma di sovvenzioni (cioè contributo finanziario diretto). L’importo del sostegno di cui uno Stato membro può beneficiare sarà determinato in base alla stima dei costi.
• L’assegnazione dei fondi per paese sarà determinata sulla base di una metodologia trasparente, tenendo conto dei parametri che riflettono l’obiettivo generale dello strumento e la base giuridica. I fondi disponibili per paese dovrebbero rientrare in una gamma accettabile di contributi di quel paese. Sono necessari ulteriori lavori su questi temi.
• L’accesso al finanziamento da parte degli Stati membri dipenderà dall’attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti, dal rispetto della condizionalità macroeconomica applicabile prevista dal regolamento sulle disposizioni comuni e dal rispetto delle norme orizzontali applicabili all’esecuzione del bilancio dell’UE (ad es. Regolamento). Gli Stati membri riceveranno il sostegno finanziario a rate, subordinatamente all’adempimento delle tappe concordate.
• La Commissione valuterà le proposte degli Stati membri sulla base di criteri trasparenti. Gli Stati membri riferiranno regolarmente sull’attuazione degli impegni di riforma e di investimento, nel contesto del semestre europeo.
• I pertinenti comitati preparatori dell’Eurogruppo saranno coinvolti nella discussione della valutazione delle proposte degli Stati membri e nel monitoraggio dei progressi compiuti, nel pieno rispetto delle responsabilità della Commissione per l’attuazione dello strumento e del bilancio. L’Eurogruppo nel formato pertinente discuterà anche delle valutazioni e delle relazioni sullo stato di avanzamento.
• In caso di attuazione insoddisfacente delle riforme e degli investimenti, i pagamenti saranno sospesi e annullati nel caso in cui questa situazione persista.
Finanziamento e governance
• Lo strumento farà parte del bilancio dell’UE. Le sue dimensioni saranno determinate nel contesto del QFP.
• La Commissione sarà responsabile dell’attuazione del bilancio e del Parlamento europeo per dare il discarico, dopo che il Consiglio ha dato la sua raccomandazione. L’attuazione sarà soggetta al controllo della Corte dei conti europea.
• Lo strumento sarà adottato secondo la procedura legislativa, come previsto dai trattati, sulla base della pertinente proposta della Commissione da modificare.
• L’Eurogruppo ritiene che le disposizioni relative al quadro di governance per gli Stati membri dell’area dell’euro dovrebbero essere codificate in un atto aggiuntivo.
• La comprensione dell’Eurogruppo è che questo accordo sulle caratteristiche dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività non pregiudica la discussione sullo strumento di convergenza e sullo strumento di sostegno tecnico, che la Commissione ha proposto nell’ambito del programma di sostegno alla riforma.
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Come funziona l’Eurogruppo
L’Eurogruppo è un organo informale in cui i ministri degli Stati membri della zona euro discutono di questioni legate alle responsabilità comuni dei loro paesi riguardo all’euro.
Il suo compito principale è quello di garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri della zona euro e favorire le condizioni per una maggiore crescita economica. Il coordinamento delle politiche tra i paesi della zona euro è essenziale per garantire stabilità in tutta la zona euro.
Le discussioni dell’Eurogruppo riguardano dunque questioni specifiche legate all’euro, così come questioni di più ampia portata che hanno un impatto sulle politiche di bilancio, monetarie e strutturali degli Stati membri della zona euro. Lo scopo è quello di individuare le sfide comuni e trovare approcci comuni per far fronte a tali sfide.
L’Eurogruppo è inoltre responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice euro e del relativo seguito.
Il ruolo dell’Eurogruppo è stato definito nel protocollo n. 14 al trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Discussioni
L’Eurogruppo discute periodicamente:
- della situazione economica e delle prospettive nella zona euro
- delle politiche di bilancio degli Stati membri della zona euro
- della situazione macroeconomica nella zona euro
- delle riforme strutturali potenzialmente in grado di aumentare la crescita
- di questioni relative al mantenimento della stabilità finanziaria nella zona euro
- dei preparativi per le riunioni internazionali
- dell’ampliamento della zona euro
Inoltre, l’Eurogruppo può tenere discussioni preliminari in merito a decisioni del Consiglio applicabili soltanto agli Stati membri della zona euro. Quando il Consiglio adotta tali decisioni, soltanto i ministri degli Stati membri della zona euro votano in sede di Consiglio.
L’Eurogruppo discute inoltre delle condizioni di assistenza finanziaria per i paesi della zona euro che attraversano un periodo di gravi difficoltà finanziarie.
Riunioni
L’Eurogruppo si riunisce abitualmente una volta al mese alla vigilia della sessione del Consiglio “Economia e finanza” (ECOFIN). Se necessario si possono tenere anche riunioni o teleconferenze ulteriori. Le riunioni hanno carattere informale e le discussioni sono riservate.
I partecipanti alle riunioni dell’Eurogruppo sono:
- i ministri della zona euro incaricati delle finanze
- il presidente dell’Eurogruppo
- il vicepresidente della Commissione per gli affari economici e monetari e l’euro
- il presidente della Banca centrale europea (BCE)
Anche il direttore esecutivo del meccanismo europeo di stabilità è invitato a partecipare alle riunioni. L’FMI è invitato a partecipare alle discussioni sui programmi economici nei quali è coinvolto.
I risultati della riunione vengono presentati al pubblico dal presidente dell’Eurogruppo in conferenza stampa. L’Eurogruppo può inoltre rilasciare dichiarazioni pubbliche scritte. Il presidente riferisce inoltre al Consiglio ECOFIN.
Programma di lavoro dell’Eurogruppo
Il programma semestrale di lavoro e le priorità dell’Eurogruppo
Ordini del giorno delle riunioni e programmi di lavoro
Ogni sei mesi l’Eurogruppo adotta il proprio programma di lavoro, che definisce i principali settori di intervento e stabilisce gli ordini del giorno preliminari per le future riunioni dell’Eurogruppo.
L’ordine del giorno e le discussioni per ciascuna riunione dell’Eurogruppo sono preparati dal presidente dell’Eurogruppo, con l’aiuto del gruppo di lavoro “Eurogruppo”, composto dai membri della zona euro del comitato economico e finanziario.
Elezione del presidente dell’Eurogruppo
I membri dell’Eurogruppo eleggono il presidente dell’Eurogruppo per un mandato di due anni e mezzo a maggioranza semplice dei voti.
Se il presidente è impossibilitato a svolgere le sue funzioni, è sostituito dal ministro delle finanze del paese che detiene la presidenza del Consiglio. Se il paese di turno alla presidenza non fa parte della zona euro, subentra il ministro delle finanze del successivo paese della zona euro che deterrà la presidenza del Consiglio.