Oggi è stato compiuto un importante passo avanti per assicurare una riforma fondamentale del settore dei trasporti su strada dell’UE, con l’approvazione da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) di una serie di proposte – note come pacchetto sulla mobilità – concernenti le condizioni di lavoro dei conducenti, norme speciali sul distacco dei conducenti nei trasporti internazionali, l’accesso al mercato del trasporto di merci e una migliore applicazione delle norme. Le nuove norme sono volte a garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, e contribuiranno anche alla sicurezza stradale. Apporteranno inoltre la chiarezza di cui il settore ha particolarmente bisogno e porranno fine a un’applicazione non uniforme delle norme tra gli Stati membri. L’11 dicembre è stato raggiunto un accordo provvisorio tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo.

“Le norme che abbiamo approvato oggi sono chiare, eque e applicabili: miglioreranno le condizioni di lavoro e sociali per i conducenti in una professione che deve diventare più attraente. Nel contempo, stiamo creando condizioni commerciali più armonizzate e stabili per le imprese di trasporti, molte delle quali sono PMI. Procedure più agevoli e un’applicazione più uniforme semplificheranno la vita di conducenti, imprese e autorità nazionali.”
Timo Harakka, ministro dei trasporti e delle comunicazioni della Finlandia, presidente del Consiglio

Le norme in materia di durata massima del lavoro e tempi minimi di riposo per i conducenti resteranno invariate. Tuttavia, sarà introdotto un certo grado di flessibilità nell’organizzazione degli orari di lavoro dei conducenti che effettuano servizi di trasporto di merci internazionale, per consentire loro di trascorrere più tempo a casa. I conducenti avranno inoltre il diritto di tornare a casa ogni tre o quattro settimane, in funzione del loro orario di lavoro.

Le nuove norme confermano che il periodo di riposo settimanale regolare (almeno 45 ore) deve essere trascorso fuori dal veicolo. Se questo periodo di riposo è effettuato lontano da casa, l’alloggio deve essere pagato dal datore di lavoro.

Sebbene il periodo di riposo settimanale regolare non possa essere effettuato in un’area di parcheggio, l’UE promuoverà la costruzione e l’utilizzo di aree di parcheggio sicure e protette. La Commissione elaborerà norme e una procedura di certificazione per tali aree di parcheggio tramite il diritto derivato. Creerà inoltre un sito web per facilitare la ricerca di tali aree.

Per quanto riguarda le norme sulle operazioni di trasporto effettuate nell’ambito di un mercato nazionale al di fuori del paese del trasportatore (“cabotaggio), il sistema attuale che consente un massimo di 3 operazioni in 7 giorni rimarrà invariato. Per impedire il cabotaggio sistematico, sarà introdotto un periodo di attesa di 4 giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese utilizzando lo stesso veicolo. Uno Stato membro può applicare queste stesse norme a tragitti stradali di trasporto combinato sul suo territorio.

Le norme sul distacco dei conducenti precisano il modo in cui i conducenti professionali che effettuano servizi di trasporto di merci o passeggeri beneficeranno del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo. La regola generale sarà che, se un’operazione è organizzata in modo da mantenere intatto il collegamento tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento, il conducente sarà escluso dalle norme in materia di distacco. Questo implica che le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita un’ulteriore attività di carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco, oppure nessuna attività nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi di operazioni, incluso il cabotaggio, si applicherà il regime completo di distacco dal primo giorno dell’operazione. Norme analoghe si applicheranno al trasporto di passeggeri, con un’ulteriore sosta durante le operazioni bilaterali. Le norme in materia di distacco creeranno inoltre uno standard di controllo unificato, basato su uno strumento di comunicazione elaborato dalla Commissione, cui il trasportatore può inviare direttamente le dichiarazioni di distacco.

Per garantire condizioni di parità tra gli operatori che utilizzano veicoli diversi, le norme in materia di accesso al mercato europeo del trasporto di merci su strada, nonché quelle relative ai tempi di guida e di riposo, saranno estese fino a contemplare i furgoni utilizzati nel trasporto internazionale (veicoli commerciali leggeri di oltre 2,5 tonnellate), con un periodo di transizione di 21 mesi per la vigilanza del mercato e fino alla metà del 2026 per le norme relative ai tachigrafi e ai periodi di riposo.

Per contrastare il fenomeno delle “società di comodo”, la riforma rafforza il collegamento tra il luogo di stabilimento del trasportatore e le sue attività. Per garantire che questo collegamento sia autentico, gli autocarri utilizzati nei trasporti internazionali dovranno tornare alla sede di attività dell’impresa almeno una volta ogni otto settimane. Questo periodo di otto settimane è concepito per consentire ai conducenti di tornare a casa, insieme al veicolo, alla fine del secondo ciclo di lavoro di quattro settimane.

Un elemento fondamentale per migliorare l’applicazione consiste nel disporre di un modo affidabile per registrare il luogo e l’ora in cui l’autocarro ha attraversato la frontiera e localizzare le attività di carico e scarico. La seconda versione del tachigrafo intelligente, che farà tutto questo automaticamente, sarà introdotta in tre fasi differenti per i veicoli che effettuano trasporti internazionali. I nuovi autocarri dovranno essere muniti di questo dispositivo nel 2023; i veicoli che hanno un tachigrafo analogico o digitale dovranno essere adattati entro la fine del 2024, quelli dotati della prima versione del tachigrafo intelligente nel 2025.

Per migliorare il monitoraggio della conformità a livello transfrontaliero, il testo modernizza anche le norme per la condivisione delle informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

Le norme contenute nelle proposte relative al distacco e all’accesso al mercato (compresa la norma sul ritorno degli autocarri) saranno applicabili 18 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti giuridici. Le norme contenute nella proposta relativa ai periodi di guida (compreso il ritorno dei conducenti) si applicheranno 20 giorni dopo la pubblicazione, a eccezione delle scadenze specifiche per i tachigrafi.

Le proposte sono parte integrante del primo pacchetto sulla mobilità, presentato dalla Commissione nel giugno 2017.

Il testo concordato sarà ora messo a punto dai giuristi-linguisti. Dovrà quindi essere adottato formalmente prima dal Consiglio e poi dal Parlamento (accordo rapido in seconda lettura).

Un link ai testi approvati sarà aggiunto a questo comunicato stampa sul nostro sito web.

Per saperne di più