Il Consiglio ha adottato oggi una direttiva che renderà più trasparenti e prevedibili le condizioni di lavoro in tutta l’UE. La nuova normativa introduce nuovi diritti minimi e nuove norme sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle loro condizioni di lavoro. Il suo obiettivo principale è rispondere alle sfide del mercato del lavoro legate agli sviluppi demografici, alla digitalizzazione e a nuove forme di lavoro.

La direttiva risponde alla comparsa di nuove forme di lavoro. Introduce diritti minimi per i lavoratori, garantendo in tal modo maggiore sicurezza e prevedibilità nei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro e preservando allo stesso tempo l’adattabilità del mercato del lavoro.

Marius-Constantin Budăi, ministro rumeno del lavoro e della giustizia sociale

La direttiva si applica a tutte le persone che lavorano più di 3 ore la settimana nel corso di quattro settimane (cioè più di 12 ore al mese). Determinate categorie di lavoratori possono essere escluse da alcune disposizioni, ad esempio i dipendenti pubblici, le forze armate, i servizi pubblici di emergenza o i servizi di contrasto.

La direttiva prevede che i datori di lavoro informino i lavoratori, al più tardi entro sette giorni di calendario dal primo giorno di lavoro, in merito agli aspetti essenziali del rapporto di lavoro, quali:

  • le identità delle parti del rapporto di lavoro, il luogo di lavoro e la natura dell’impiego
  • l’importo di base iniziale della retribuzione e la durata delle ferie retribuite
  • la durata normale della giornata o della settimana di lavoro se l’organizzazione del lavoro è prevedibile
  • l’identità dell’istituzione di sicurezza sociale che riceve i contributi sociali, ove la responsabilità sia del datore di lavoro

Quando l’organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, i datori di lavoro dovranno informare i lavoratori anche in merito alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere loro imposto di lavorare, al periodo minimo entro il quale devono ricevere il preavviso prima dell’inizio del lavoro e al numero delle ore retribuite garantite.

La direttiva stabilisce ulteriori diritti minimi dei lavoratori, tra cui il diritto:

  • di accettare un impiego in parallelo presso un altro datore di lavoro
  • di limitare il periodo di prova a un massimo di sei mesi, con la concessione di periodi di durata superiore solo se questi sono nell’interesse del lavoratore o sono giustificati dalla natura dell’impiego
  • di chiedere, dopo aver prestato servizio almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro, un impiego con condizioni di lavoro più prevedibili e sicure
  • di ricevere una formazione gratuita quando questa è prevista dalla legislazione dell’Unione o nazionale

Gli Stati membri sono liberi di adottare o applicare una legislazione più favorevole ai lavoratori.

Informazioni generali​ e prossime tappe

La Commissione ha presentato la sua proposta nel dicembre 2017. Nel giugno 2018 il Consiglio ha adottato la sua posizione, sulla base della quale sono stati avviati i negoziati con il Parlamento europeo. L’accordo provvisorio tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento è stato raggiunto il 7 febbraio 2019. Il Parlamento europeo ha votato a favore dell’accordo il 16 aprile 2019. A seguito dell’adozione odierna da parte del Consiglio, il testo della direttiva sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE. La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri avranno poi tre anni per adottare le necessarie misure legislative per conformarsi alla direttiva.

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