Il Consiglio ha rinnovato oggi il cosiddetto elenco terroristico dell’UE, che definisce le persone, i gruppi e le entità soggetti a misure restrittive al fine di combattere il terrorismo. Le persone, i gruppi e le entità nell’elenco sono soggetti al congelamento dei loro fondi e altre attività finanziarie nell’UE. È inoltre vietato agli operatori dell’UE mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche.
Al Consiglio è conferito il potere di stabilire un elenco dell’UE e di imporre misure restrittive in relazione alla posizione comune 2001/931 / PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio.
Il Consiglio ha prima stabilito l’elenco come attuazione della risoluzione 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha seguito gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Esamina l’elenco a intervalli regolari, e almeno ogni sei mesi, sulla base di uno scambio regolare di informazioni tra Stati membri su eventuali nuovi fatti e sviluppi relativi agli elenchi.
Questo regime di sanzioni è separato dal regime dell’UE che attua le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (2011), 1989 (2011) e 2253 (2015 e si rivolge ad Al-Qaida e ISIL / Da’esh. L’UE ha anche un proprio regime di sanzioni che consente L’UE applica le sanzioni in modo autonomo a ISIL / Da’esh e Al Qaida e alle persone e entità associate o che le sostengono.
Pagina delle politiche: elenco dei terroristi dell’UE
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