CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

RISOLUZIONE n. 1 del 30 gennaio 2019

PREMESSO

che l’articolo 116, comma 3, della Costituzione stabilisce che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princıpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;

RITENUTO

che il predetto articolo 116 deve leggersi in correlazione con i seguenti articoli della Costituzione:

  • 3, comma 2“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
  • “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princıpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
  • 119, comma 3, “La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”.
  • 119, comma 5, “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”;
  • art. 120, comma 2:“Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

RICHIAMATI gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

 

CONSIDERATO

che il Consiglio della Regione Emilia – Romagna ha approvato il 3 ottobre 2017 la prima risoluzione con cui ha avviato il proprio negoziato con il Governo;

che il 22 ottobre 2017 si sono celebrati nelle regioni Lombardia e Veneto referendum consultivi in ordine alla richiesta delle maggiori forme di autonomia di cui all’articolo 116 della Costituzione, all’esito dei quali è stato avviato il negoziato con il Governo;

che il 28 febbraio 2018 sono stati sottoscritti gli accordi preliminari tra il Governo e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

che il processo di attribuzione delle ulteriori forme e condizioni di autonomia prevede il raggiungimento di formali intese tra il Governo e le Regioni richiedenti e, successivamente, l’approvazione di una legge dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti dei due rami del Parlamento;

 

RILEVATO

che tutti gli indicatori economici e sociali, nonché i dati afferenti ai livelli essenziali delle prestazioni, segnalano l’aggravarsi delle differenze tra le Regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno in termini di benessere della collettività e di servizi pubblici offerti ai cittadini, per effetto del sostanziale fallimento del modello istituzionale derivato dalla riforma del Titolo V parte II della Costituzione, che nel rafforzare l’autonomia del livello istituzionale regionale ha acuito sensibilmente le differenze economiche e sociali tra le macro-aree del Paese;

che l’attribuzione di particolari condizioni di autonomia per le Regioni richiedenti si tradurrebbe nell’utilizzo regionale di una parte assai consistente del gettito fiscale, con un pesante squilibrio nella ripartizione delle risorse nazionali, atteso che le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto contano oltre 19 milioni di cittadini residenti, producono oltre il 40% del PIL nazionale e rappresentano più del 54% delle esportazioni italiane;

IL CONSIGLIO REGIONALE ESPRIME

preoccupazione per i rischi connessi all’applicazione, sic et simpliciter, delle forme di autonomia previste dall’art. 116 Cost. nelle 23 materie oggetto della richiesta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dalla quale deriverebbero nel medio periodo conseguenze gravi in termini di mancata garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni a favore dei cittadini delle altre regioni italiane, con particolare riferimento all’Italia del Mezzogiorno e alla Calabria.

Tale processo di rafforzamento dell’autonomia di tre fra le regioni più ricche d’Italia, nell’attuale momento storico del Paese, contrassegnato dall’incremento delle sacche di povertà e disagio sociale, manifesta profili allarmanti sul versante della potenziale lesione di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, tra i quali l’uguaglianza di tutti i cittadini (art. 3) e l’unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5).

Dinanzi alla concreta possibilità che – in specie su materie di particolare delicatezza e su diritti fondamentali come la tutela della salute, l’istruzione, il lavoro, l’ambiente, l’energia e i beni culturali – possa concretizzarsi una violazione dei diritti dei cittadini, mediante il depotenziamento dei principi solidaristici e mutualistici immanenti alla Carta costituzionale, il Consiglio regionale della Calabria ritiene indispensabile porre in atto ogni utile e necessaria iniziativa per avviare la formazione di un fronte largo e unitario di Consigli regionali italiani, che conduca a una richiesta al Governo di una moratoria immediata dell’iter procedimentale in corso, proseguendo con l’attivazione, comprendente tutti i livelli istituzionali, di ridiscussione complessiva del regionalismo vigente, alla luce dei risultati che esso ha prodotto dopo quasi 50 anni di applicazione; con la finalità esclusiva di individuare le ipotesi migliori per ovviare al palese allargarsi dei divari socio-economici fra le diverse aree del Paese, in ossequio al dettato costituzionale.

Alla luce di tali considerazioni,

 

IL CONSIGLIO REGIONALE S’IMPEGNA

ad attivare i passaggi necessari per dare impulso ad una iniziativa legislativa da presentare direttamente alle Camere, sulla base del disposto dell’articolo 121, secondo comma della Costituzione, finalizzata alla revisione Titolo V Parte II della Carta in direzione di un regionalismo solidale; contemporaneamente, ad attivare, mediante la medesima disposizione dell’art. 121, la richiesta volta ad ottenere forme e condizioni di autonomia ex art. 116 comma 3 Cost.; ad assicurare il necessario coinvolgimento delle autonomie locali, dei Presidenti della Provincie e della Città Metropolitana, del Presidente dell’ANCI regionale, nonché a promuovere una Conferenza degli Uffici di Presidenza dei Consigli Regionali di Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia al fine di perseguire eventuali convergenze tra le Regioni del Meridione; a prevedere il supporto di esperti giuridici ed economici da affiancare al lavoro delle Commissioni Affari Istituzionali e Bilancio per determinare le risorse finanziare, da trasferire o assegnare dallo Stato alla Regione, necessarie all’esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

DIFFIDA

il Governo nazionale a predisporre atti che prevedano trasferimento di poteri e risorse ad altre Regioni sino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, lettera m della Costituzione), trasmettendo tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo della presente risoluzione.