Il Consiglio ha adottato oggi la sua posizione in prima lettura sulla modifica del regolamento Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Il regolamento stabilisce le modalità di attuazione, da parte dell’UE e dei suoi Stati membri, della convenzione internazionale di Aarhus. L’adozione della posizione del Consiglio fa seguito a un accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo nel luglio 2021 e costituisce la fase finale della procedura di adozione. “Il Consiglio ha dato oggi il via libera finale all’adozione di una modifica del regolamento Aarhus. Si tratta di un passo positivo che rafforza l’impegno dell’UE a rispettare pienamente la convenzione di Aarhus. Tale modifica rafforzerà il diritto dei membri del pubblico di chiedere il riesame di atti amministrativi e pertanto migliorerà il loro accesso alle informazioni e alla giustizia e la loro partecipazione ai processi decisionali.”
Andrej Vizjak, ministro sloveno dell’Ambiente e della pianificazione territoriale Obiettivo della modifica è garantire il pieno rispetto da parte dell’UE della convenzione di Aarhus per quanto concerne il diritto dei membri del pubblico di chiedere il riesame di atti amministrativi non legislativi adottati da una istituzione o da un organo dell’UE, se tali atti hanno effetti giuridici ed esterni e contengono disposizioni che possono violare il diritto ambientale. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto: di ampliare la legittimazione ad agire al di là delle ONG, consentendo così ad altri membri del pubblico di chiedere, a determinate condizioni, il riesame interno di atti amministrativi. I membri del pubblico saranno tenuti a dimostrare un pregiudizio ai loro diritti causato dalla presunta violazione del diritto ambientale e di essere direttamente interessati da tale pregiudizio rispetto al pubblico in generale; o ancora saranno tenuti a dimostrare che la richiesta è giustificata da un interesse pubblico sufficiente ed è sostenuta da almeno 4000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno 5 Stati membri, con almeno 250 di essi residenti o stabiliti in ciascuno di tali Stati membri. In entrambi i casi i membri del pubblico sono rappresentati da una ONG o da un avvocato; di includere nell’ambito di applicazione degli atti amministrativi disposizioni di atti amministrativi che richiedono misure di esecuzione a livello nazionale o dell’Unione; di non sopprimere dal regolamento l’esenzione degli atti amministrativi relativi agli aiuti di Stato (una questione di conformità oggetto di una causa più recente intentata dal comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus); di rendere obbligatoria la pubblicazione, da parte delle istituzioni e degli organi dell’UE, delle richieste di riesame e delle relative decisioni.

Regolamento Aarhus

Accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla
giustizia in materia ambientale a livello comunitario – Guida pratica


L’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla
giustizia in materia ambientale sono disciplinati a livello internazionale dalla cosiddetta
convenzione di Aarhus, sottoscritta ad Aarhus (Danimarca) nel 1998.
Questa convenzione è vincolante per le istituzioni e gli organi comunitari ed è stata attuata con il
regolamento (CE) n. 1367/2006, noto anche come “regolamento di Aarhus”. Il regolamento di
Aarhus è stato a sua volta applicato con le due decisioni della Commissione 2008/50/CE e
2008/401/CE, Euratom.
Il regolamento di Aarhus garantisce i diritti del pubblico e impone alle istituzioni e agli organi
della Comunità determinati obblighi in merito all’accesso alle informazioni ambientali (Sezione I),
alla partecipazione del pubblico a piani e programmi in materia ambientale (Sezione II) e
all’accesso alle procedure di ricorso (Sezione III).
La presente guida si prefigge lo scopo di assistere i membri del pubblico nel far valere i loro diritti
ai sensi del regolamento di Aarhus, contribuendo in tal modo a un funzionamento più trasparente e
affidabile della Comunità europea.
Benché il regolamento di Aarhus si applichi a tutte le istituzioni e a tutti gli organi della Comunità,
per ragioni pratiche la guida è incentrata prevalentemente sull’attuazione e l’applicazione di tale
regolamento da parte della Commissione europea.
La presente guida non ha carattere vincolante. Il suo scopo è illustrare in forma sintetica le
norme definite nel regolamento di Aarhus. Per informazioni più dettagliate sui principi, le
condizioni e le modalità di queste norme si rimanda ai testi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
INDICE
I. Accesso alle informazioni ambientali ………………………………………………………………………… 3

  1. Come si può accedere alle informazioni ambientali?……………………………………………………. 3
  2. Che tipo di informazioni è possibile richiedere?………………………………………………………….. 3
  3. Chi può richiedere informazioni di carattere ambientale? …………………………………………….. 3
  4. A chi possono essere richieste le informazioni? ………………………………………………………….. 3
  5. Come deve essere presentata una richiesta di accesso e come verrà trattata dalla
    Commissione? ………………………………………………………………………………………………………… 4
  6. Cosa succede se la Commissione non possiede le informazioni richieste? ……………………… 4
  7. L’accesso ai documenti contenenti le informazioni ambientali può essere rifiutato?………… 4
  8. Cosa si può fare se una richiesta di accesso è rifiutata o se la Commissione non risponde
    entro il termine stabilito?………………………………………………………………………………………….. 5
    II. Partecipazione del pubblico ……………………………………………………………………………………… 5
  9. In quali casi deve essere garantita la partecipazione del pubblico? ………………………………… 5
  10. Che cos’è un piano o programma in materia ambientale? …………………………………………….. 5
  11. Quali sono gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale?………………………. 5
  12. Che cosa non può essere considerato un piano o programma in materia ambientale? ………. 6
  13. Chi viene consultato? ………………………………………………………………………………………………. 6
  14. Cosa accade in pratica? ……………………………………………………………………………………………. 6
  15. Quanto tempo è concesso al pubblico per commentare ed esprimere un parere?……………… 6
  16. In che modo la Commissione utilizza le osservazioni del pubblico?………………………………. 7
  17. In che modo il pubblico viene informato dell’esito della consultazione pubblica? …………… 7
    III. Accesso alla procedura di ricorso………………………………………………………………………………. 7
  18. Cos’è un riesame interno? ………………………………………………………………………………………… 7
  19. Chi può richiedere un riesame interno?………………………………………………………………………. 8
  20. Quale documento giustificativo deve essere allegato a una richiesta di riesame interno?….. 8
  21. Quali conseguenze possono esserci se la documentazione richiesta non viene fornita, se è
    incompleta o poco chiara?………………………………………………………………………………………… 9
  22. In che modo dev’essere presentata una richiesta di riesame interno?……………………………… 9
  23. Cosa accade se la Commissione non è l’istituzione a cui è destinata la richiesta? ……………. 9
  24. Quando dovrebbe essere presentata una richiesta di riesame interno? ……………………………. 9
  25. Quando può attendersi una risposta la ONG richiedente? …………………………………………… 10
  26. Cosa risponde la Commissione se la ONG non è autorizzata a presentare una richiesta di
    riesame interno? ……………………………………………………………………………………………………. 10
  27. Che cosa risponde la Commissione dopo aver stabilito se la richiesta di riesame interno è
    giustificata o meno? ………………………………………………………………………………………………. 11
  28. Cosa succede se la richiesta di riesame interno viene respinta? …………………………………… 11
  29. Cosa accade se la Commissione non risponde alla richiesta entro il termine massimo di 18
    settimane dalla trasmissione? ………………………………………………………………………………….. 11
  30. Punto di contatto……………………………………………………………………………………………………. 11
    I. Accesso alle informazioni ambientali
  31. Come si può accedere alle informazioni ambientali?
    Il pubblico ha la possibilità di accedere direttamente, tramite le reti di telecomunicazioni
    pubbliche, al patrimonio di informazioni in campo ambientale. Per le informazioni non accessibili,
    i membri del pubblico possono presentare una richiesta di accesso a informazioni precedentemente
    non pubblicate.
    Esempi di informazioni direttamente accessibili da parte di membri del pubblico sono la
    legislazione comunitaria, i documenti di carattere strategico, piani e programmi in materia
    ambientale, relazioni sull’andamento dell’attuazione di tali elementi e, più in generale, relazioni
    sullo stato dell’ambiente, che sono disponibili attraverso banche dati come EUR-Lex (http://eurlex.europa.eu/it/index.htm) e PreLex (http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=it), oppure sul
    portale Europa (http://europa.eu/).
  32. Che tipo di informazioni è possibile richiedere?
    Le informazioni di carattere ambientale riguardano qualsiasi tipo di informazione disponibile, in
    qualsiasi forma o formato, relativa all’ambiente, ai suoi elementi (aria, acqua, suolo, territorio,
    paesaggio e siti naturali, zone marine, ecc.) e alle sue varie componenti, nonché le informazioni
    concernenti fattori come le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli
    radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere
    sull’ambiente. Le informazioni ambientali comprendono anche misure quali le politiche, le
    disposizioni legislative, i piani, i programmi e le attività che incidono o possono incidere
    sull’ambiente, nonché le misure o le attività intese a proteggere l’ambiente; sono incluse infine le
    analisi costi-benefici ed altre analisi economiche realizzate per predisporre tali misure e attività.
    Costituiscono informazioni ambientali anche le informazioni sullo stato di salute e la sicurezza
    umana, sulle condizioni di vita delle persone, sui siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura
    in cui siano o possano essere influenzati dall’ambiente, oltre che i rapporti sull’attuazione della
    normativa ambientale.
  33. Chi può richiedere informazioni di carattere ambientale?
    Chiunque, indipendentemente dalla situazione personale o professionale, può chiedere di poter
    accedere alle informazioni ambientali, senza essere obbligato a manifestare un interesse o a
    spiegare le ragioni della richiesta. La persona che formula la richiesta non deve necessariamente
    essere cittadino o residente di uno Stato membro dell’Unione. Le ONG possono richiedere
    informazioni anche se non possiedono personalità giuridica.
  34. A chi possono essere richieste le informazioni?
    Può essere richiesto l’accesso alle informazioni ambientali ricevute o prodotte e detenute dalle
    istituzioni o dagli organi della Comunità, salvo il caso in cui le informazioni siano usate
    dall’istituzione o dall’organo interessato nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Tra
    queste si annoverano le informazioni ambientali tenute, per esempio, dal Parlamento europeo, dal
    Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea, dal Comitato economico e sociale
    europeo, dalla Banca europea per gli investimenti e dalle agenzie comunitarie.
  35. Come deve essere presentata una richiesta di accesso e come verrà
    trattata dalla Commissione?
    Il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalla Commissione europea deve essere
    esercitato attraverso le procedure istituite per consentire ai membri del grande pubblico di accedere
    ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/20011
    .
    La richiesta deve essere scritta e può essere inviata via posta, fax o posta elettronica. Per guidare i
    cittadini nella ricerca è stato creato un registro dei documenti, che è disponibile sul server Europa
    (http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre.cfm?CL=it). Sul server Europa è disponibile
    anche un modulo di richiesta d’accesso
    (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/fmb/formulaire.cfm?cl=it).
    La Commissione ha preparato una guida del cittadino al regolamento (CE) n. 1049/2001, a cui
    vengono indirizzati i membri del pubblico che desiderano richiedere l’accesso alle informazioni
    ambientali, perché le disposizioni di tale regolamento si applicano anche alle domande di accesso
    alle informazioni ambientali, alle condizioni spiegate nelle successive domande 7 e 8.
  36. Cosa succede se la Commissione non possiede le informazioni
    richieste?
    Se le informazioni ambientali richieste non sono in possesso della Commissione, quest’ultima
    indica quanto prima al richiedente, e comunque entro 15 giorni lavorativi, l’altra istituzione od
    organo comunitario o autorità pubblica competente dello Stato membro presso cui ritiene possibile
    ottenere tali informazioni. In alternativa, la Commissione inoltra la richiesta alla pertinente
    istituzione od organo o pubblica autorità, informandone il richiedente.
  37. L’accesso ai documenti contenenti le informazioni ambientali può
    essere rifiutato?
    Sì. Benché, in linea di massima, tutti i documenti della Commissione siano accessibili al pubblico,
    ve ne sono alcuni che non possono essere resi noti, per proteggere interessi pubblici o privati o per
    evitare un pregiudizio alle attività della Commissione. Il rifiuto di garantire l’accesso dev’essere
    fondato su una delle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (cfr.
    l’articolo pertinente della guida del cittadino al regolamento (CE) n. 1049/2001) e deve essere
    giustificato dal fatto che la divulgazione del documento produrrebbe danni. I motivi del rifiuto
    devono essere interpretati in maniera restrittiva, tenendo conto dell’interesse pubblico soddisfatto
    dalla pubblicazione e del fatto che le informazioni richieste si riferiscono o meno a emissioni
    nell’ambiente.

1
GU L 124 del 17.5.2001, pag. 1.
Si deve osservare che, oltre alle eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001,
all’accesso alle informazioni di carattere ambientale si applica specificatamente un’altra eccezione:
l’accesso a queste informazioni può essere rifiutato quando la loro divulgazione possa ripercuotersi
negativamente sulla tutela dell’ambiente cui le informazioni si riferiscono, quali i siti di
riproduzione delle specie rare.
Se una qualsiasi di queste eccezioni riguarda solo parti del documento interessato, le altre parti del
documento devono essere divulgate.

  1. Cosa si può fare se una richiesta di accesso è rifiutata o se la
    Commissione non risponde entro il termine stabilito?
    In tal caso si applica la procedura di ricorso prevista dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (cfr. la
    parte relativa a tale procedura nella guida del cittadino al regolamento (CE) n. 1049/2001).
    II. Partecipazione del pubblico
  2. In quali casi deve essere garantita la partecipazione del pubblico?
    La Commissione deve offrire al pubblico la tempestiva ed effettiva opportunità, quando tutte le
    alternative sono ancora praticabili, di partecipare all’elaborazione, alla modificazione o alla
    revisione di piani o programmi relativi all’ambiente.
  3. Che cos’è un piano o programma in materia ambientale?
    Un piano o un programma elaborato o adottato dalla Commissione riguarda questioni di carattere
    ambientale quando soddisfa le seguenti due condizioni: la Commissione è tenuta a predisporre il
    piano o programma in conformità con le norme vigenti e il piano o programma contribuisce alla
    realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria o può incidere significativamente
    sulla realizzazione di tali obiettivi.
    Si considerano piani e programmi in materia ambientale, per esempio, i programmi d’azione
    generali in materia ambientale.
  4. Quali sono gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale?
    I principali obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale sono: salvaguardare, tutelare e
    migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, utilizzare in maniera accorta e
    razionale le risorse naturali, promuovere, sul piano internazionale, misure destinate a risolvere i
    problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.
    Questi obiettivi sono specificati in maniera dettagliata nei programmi d’azione generali in materia
    ambientale adottati dalla Comunità. Il programma attuale (per il periodo 2002-2012) è il sesto
    programma comunitario di azione in materia di ambiente (decisione n. 1600/2002/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).
  5. Che cosa non può essere considerato un piano o programma in
    materia ambientale?
    Alcuni documenti, anche se denominati piani o programmi, non sono in realtà piani o programmi
    in materia ambientale che sono aperti alla partecipazione del pubblico. Si tratta dei piani e
    programmi finanziari o di bilancio (che definiscono le modalità di finanziamento di particolari
    progetti o attività o che sono correlati ai bilanci annuali proposti), i programmi di lavoro interni o i
    piani e programmi di emergenza della protezione civile.
  6. Chi viene consultato?
    La Commissione consulta il pubblico che subisce o può subire gli effetti di un piano o di un
    programma in materia ambientale in fase di elaborazione o che ha un interesse in relazione allo
    stesso.
  7. Cosa accade in pratica?
    Le consultazioni pubbliche possono assumere forme diverse, a seconda della natura e del contenuto
    del piano e del programma in questione (riunioni, audizioni, questionari e consultazioni via
    Internet, ecc.). In molti casi le consultazioni pubbliche vengono lanciate attraverso la pagina La tua
    voce in Europa (http://ec.europa.eu/yourvoice/index_it.htm), che rappresenta il “portale d’accesso
    unico” della Commissione europea per un’ampia gamma di consultazioni.
    Se disponibili, il progetto di piano o programma e il materiale di supporto, come le informazioni
    ambientali o la valutazione del piano o del programma in fase di elaborazione, vengono messi a
    disposizione del pubblico.
    La Commissione, nel considerare i particolari di ogni consultazione pubblica, farà riferimento ai
    Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della
    Commissione definiti nella sua comunicazione COM (2002) 704 definitivo (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:IT:PDF).
  8. Quanto tempo è concesso al pubblico per commentare ed esprimere
    un parere?
    Nel caso delle consultazioni via Internet è concesso al pubblico, in linea di massima, un termine di
    almeno otto settimane entro cui far pervenire commenti.
    Quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l’avviso con almeno quattro settimane
    di anticipo.
    Tali termini possono essere ridotti in casi di urgenza o qualora il pubblico abbia già avuto la
    possibilità di formulare commenti sul progetto di piano o programma.
  9. In che modo la Commissione utilizza le osservazioni del pubblico?
    La Commissione tiene debitamente conto dell’esito della partecipazione del pubblico. In altre
    parole, la Commissione riserva la giusta considerazione alle osservazioni trasmesse dal pubblico e
    le soppesa alla luce dei vari interessi pubblici in gioco; in seguito a tale processo possono essere
    apportate modifiche al piano o programma. Tuttavia, la Commissione non è obbligata a inglobare
    alla lettera nel progetto di piano o programma tutti i commenti pervenuti.
  10. In che modo il pubblico viene informato dell’esito della consultazione
    pubblica?
    La Commissione informerà il pubblico in merito al piano o al programma adottato e ne renderà
    disponibile il testo; darà inoltre informazioni sul processo di partecipazione del pubblico e sulle
    motivazioni e considerazioni che hanno portato all’adozione del piano o del programma nella
    versione attuale. Nelle relazioni che accompagnano le proposte legislative della Commissione
    (come e quando il piano o programma in questione dovrà essere adottato dal Consiglio e/o dal
    Parlamento europeo) saranno inseriti i risultati di queste consultazioni e una spiegazione in merito
    a come sono state condotte le consultazioni e a come sono stati considerati tali risultati nella
    proposta. Queste informazioni e i contributi forniti alle consultazioni pubbliche dovrebbero essere
    messi a disposizione anche sul portale “La tua voce in Europa” (cfr. sopra).
    III. Accesso alla procedura di ricorso
  11. Cos’è un riesame interno?
    Alcune organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale possono
    chiedere alla Commissione di considerare se un atto amministrativo da questa adottato non sia
    contrario al diritto comunitario in materia ambientale; alla Commissione può anche essere chiesto
    di considerare se la mancata adozione di un determinato atto costituisca un’omissione
    amministrativa.
    Un “atto amministrativo” è un qualsiasi provvedimento di portata individuale adottato nell’ambito
    del diritto ambientale e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti. Sono escluse le misure
    senza effetti esterni giuridicamente vincolanti come le istruzioni e le linee guida interne, e gli atti
    normativi di portata generale come regolamenti e direttive. Sono invece incluse le decisioni che
    producono effetti esterni giuridicamente vincolanti, indipendentemente dalla forma, comprese le
    decisioni redatte in forma di lettera. In genere la Commissione annuncia le sue decisioni sul suo
    sito Internet (http://ec.europa.eu/index_it.htm), tramite notifiche o comunicati stampa, oppure
    inserendo l’atto adottato di recente nel suo registro dei documenti.
    Un’“omissione amministrativa” è la mancata adozione di un atto amministrativo da parte di
    un’istituzione o organo comunitario.
    Per “diritto ambientale” si intende la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica,
    contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale (cfr.
    la risposta alla domanda 11).
  12. Chi può richiedere un riesame interno?
    A differenza dell’accesso alle informazioni ambientali e della partecipazione del pubblico, che
    riguardano singoli cittadini e associazioni, possono presentare una richiesta di riesame interno
    soltanto le organizzazioni non governative (ONG) che promuovono la protezione dell’ambiente. A
    tal fine le ONG devono soddisfare le seguenti condizioni:
    a) essere una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o
    della prassi di uno Stato membro;
    b) avere come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell’ambiente nell’ambito del
    diritto ambientale;
    c) essere stata costituita da più di due anni e perseguire attivamente la tutela dell’ambiente;
    d) l’oggetto della richiesta di riesame interno deve rientrare nel suo obiettivo e nelle sue attività.
  13. Quale documento giustificativo deve essere allegato a una richiesta di
    riesame interno?
    Una ONG che presenta una richiesta di riesame interno deve fornire i seguenti documenti:
  14. lo statuto o il regolamento della ONG, o qualsiasi altro documento che riveste la stessa
    funzione nella prassi nazionale nell’eventualità in cui la legge nazionale non prescriva a una
    ONG o non preveda per una ONG l’obbligo di adottare uno statuto o un regolamento;
  15. relazioni annuali delle attività della ONG relative agli ultimi due anni;
  16. una copia dell’atto di iscrizione legale presso le autorità nazionali (registro pubblico,
    pubblicazione ufficiale o qualsiasi altro documento pertinente) – per le ONG stabilite in paesi
    in cui il soddisfacimento di tali procedure rappresenta per le ONG un prerequisito per poter
    avere personalità giuridica;
  17. se del caso, la documentazione che dimostri che in passato un’istituzione o un organo della
    Comunità ha già autorizzato la ONG a presentare richiesta di riesame interno.
    Se un documento non può essere trasmesso per ragioni che esulano dal controllo della ONG o se
    non dimostra con sufficiente chiarezza che la ONG è un soggetto indipendente e senza fini di lucro
    o attiva nel settore oggetto della richiesta di riesame interno, dev’essere fornita una
    documentazione equivalente. (Per esempio, la ONG può presentare una dichiarazione sottoscritta
    da un suo rappresentante autorizzato che attesti che la ONG è indipendente e senza fini di lucro.)
  18. Quali conseguenze possono esserci se la documentazione richiesta
    non viene fornita, se è incompleta o poco chiara?
    In base alle informazioni fornite nella richiesta, la Commissione verifica se la ONG richiedente
    soddisfa tutti i criteri sopra menzionati. La Commissione può esigere dall’ONG documenti o
    informazioni aggiuntive entro un periodo di tempo ragionevole, che dovrà essere specificato nella
    richiesta. In questo periodo i termini di 12 o 18 settimane entro cui dev’essere evasa la richiesta
    sono sospesi. La Commissione può anche consultare le autorità nazionali del paese di registrazione
    o di origine della ONG per verificare e valutare le informazioni fornite dall’organizzazione.
  19. In che modo dev’essere presentata una richiesta di riesame interno?
    Le richieste di riesame interno di un atto amministrativo o relative a un’omissione amministrativa
    devono essere inviate per posta, fax o posta elettronica al dipartimento della Commissione
    (direzione generale o servizio) responsabile dell’applicazione della norma in base alla quale è stato
    adottato l’atto amministrativo o in relazione alla quale c’è stata la presunta omissione
    amministrativa.
    Per gli atti e le omissioni che ricadono nella responsabilità della direzione generale dell’Ambiente
    (“DG Ambiente”) della Commissione è possibile reperire i recapiti delle persone di riferimento
    (che di tanto in tanto vengono aggiornati) sul sito web della Commissione dedicato alla
    convenzione di Aahrus (http://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm). In ogni caso è
    possibile utilizzare il seguente indirizzo: ENV-INTERNAL-REVIEW@ec.europa.eu.
    Se la ONG richiedente non sa quale a dipartimento della Commissione spetta visionare la sua
    richiesta o non è in possesso di un recapito preciso, la richiesta può essere inviata alla DG
    Ambiente, che successivamente la inoltra al dipartimento competente.
    Quando la richiesta di riesame interno viene registrata, viene trasmessa alla ONG richiedente una
    conferma di ricevuta, se del caso tramite posta elettronica.
  20. Cosa accade se la Commissione non è l’istituzione a cui è destinata la
    richiesta?
    Se la Commissione riceve una richiesta di riesame interno riguardante un atto o un’omissione per
    cui è responsabile un’altra istituzione o organo della Comunità, essa comunicherà alla ONG
    richiedente, il più rapidamente possibile e comunque entro al più tardi 15 giorni lavorativi, ai sensi
    del Codice di buona condotta amministrativa (http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_it.htm),
    il nome dell’istituzione o dell’organo comunitario a cui, a suo avviso, dovrebbe essere inoltrata la
    richiesta o trasferirà la richiesta all’istituzione o all’organo comunitario competente, e avrà cura di
    informarne la richiedente.
  21. Quando dovrebbe essere presentata una richiesta di riesame interno?
    Qualsiasi richiesta dev’essere inoltrata alla Commissione entro un termine massimo di sei
    settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione
    dell’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione, entro sei settimane dalla data in cui lo
    stesso avrebbe dovuto essere adottato.
  22. Quando può attendersi una risposta la ONG richiedente?
    La Commissione esamina qualsiasi richiesta di riesame interno proveniente da una ONG, a meno
    che essa (i) non sia chiaramente infondata o (ii) la ONG richiedente non sia ammissibile perché
    non soddisfa una o più delle condizioni elencate nella risposta alla domanda 19; non appena
    possibile, e comunque entro 12 settimane dal ricevimento della richiesta, la Commissione deve
    rispondere per iscritto alla ONG adducendo le sue motivazioni. Questa scadenza può tuttavia
    essere prorogata fino a un massimo di 18 settimane dal ricevimento della richiesta. La ONG verrà
    informata per iscritto in merito all’estensione del termine.
  23. Cosa risponde la Commissione se la ONG non è autorizzata a
    presentare una richiesta di riesame interno?
    Se la Commissione considera la richiesta non ammissibile, in tutto o in parte, la ONG richiedente
    ne verrà informata per iscritto dal direttore generale o dal capo del dipartimento della Commissione
    che ha esaminato la richiesta. La Commissione ha delegato al direttore generale o al capo del
    dipartimento interessato la facoltà di valutare la questione dell’ammissibilità e di rispondere alla
    ONG richiedente per conto della Commissione stessa. La risposta della Commissione deve
    contenere le ragioni che hanno portato a considerare la richiesta inammissibile. Ove possibile, tale
    risposta verrà inviata con posta elettronica.
    Una richiesta può essere inammissibile, in particolare, per una o più delle seguenti ragioni:
  24. la ONG richiedente non è autorizzata a trasmettere richieste di questo tipo, nel senso che non
    soddisfa una o più delle condizioni elencate nella risposta alla domanda 19, o non ha presentato
    i documenti giustificativi che dimostrano il soddisfacimento di tutti questi requisiti;
  25. la richiesta riguarda un atto o un’omissione che non può essere considerato un “atto
    amministrativo” o un’“omissione amministrativa” nell’ambito del significato specifico fornito
    nella risposta alla domanda 18;
  26. la richiesta è stata inoltrata alla Commissione oltre il termine di 6 settimane a decorrere
    dall’adozione o, se posteriori, dalla notifica o pubblicazione dell’atto amministrativo o, in caso
    di presunta omissione, oltre il termine di 6 settimane dalla data in cui l’atto amministrativo
    avrebbe dovuto essere adottato;
  27. la richiesta non precisa i motivi per cui è stata redatta, o non spiega in maniera adeguata tali
    motivazioni, perché non riporta le ragioni per cui la ONG richiedente considera che la
    Commissione abbia agito illecitamente o perché non fornisce tutte le informazioni e il
    materiale pertinente a sostegno dei pareri espressi nella richiesta.
    La risposta della Commissione che dichiara una richiesta inammissibile deve essere inviata entro
    12 settimane dalla trasmissione della richiesta, a meno che la Commissione non decida di estendere
    il termine fino a 18 settimane. La Commissione farà riferimento nella sua risposta ai rimedi a
    disposizione della ONG, vale a dire l’istituzione di un procedimento giudiziario nei confronti della
    Commissione o la presentazione di una denuncia al Mediatore europeo, secondo quanto stabilito,
    rispettivamente, dagli articoli 230 e 195 del trattato CE.
  28. Che cosa risponde la Commissione dopo aver stabilito se la richiesta di
    riesame interno è giustificata o meno?
    La Commissione valuta se l’atto amministrativo interessato è stato adottato in violazione del diritto
    ambientale o se ha omesso di adottare un atto amministrativo, pur essendo giuridicamente
    obbligata a farlo. Se si riscontra una violazione del diritto ambientale, la richiesta deve essere
    considerata fondata; se non vi è violazione, la richiesta viene respinta.
    La Commissione ha autorizzato i suoi membri a decidere se l’atto amministrativo di cui si chiede il
    riesame interno, o l’omissione amministrativa presunta, viola il diritto ambientale. Ciò significa
    che la risposta che informa la ONG richiedente che la sua richiesta è stata respinta è adottata dal
    membro competente della Commissione per conto dell’istituzione.
    Qualsiasi decisione in base alla quale la Commissione riconosce l’esistenza di una violazione del
    diritto ambientale è adottata dalla Commissione (ossia dal collegio dei commissari).
  29. Cosa succede se la richiesta di riesame interno viene respinta?
    Nella risposta con cui la ONG viene informata che l’atto o la presunta omissione oggetto della sua
    richiesta non viola il diritto ambientale devono essere illustrate le ragioni della decisione e devono
    essere comunicati i rimedi a disposizione della ONG, vale a dire l’istituzione di un procedimento
    giudiziario nei confronti della Commissione o la presentazione di una denuncia al Mediatore
    europeo, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 230 e 195 del trattato CE.
  30. Cosa accade se la Commissione non risponde alla richiesta entro il
    termine massimo di 18 settimane dalla trasmissione?
    In questo caso la ONG richiedente può decidere di proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 232 del
    trattato CE. In alternativa, può presentare una denuncia al Mediatore europeo, a norma dell’articolo
    195 del trattato CE.
  31. Punto di contatto
    Domande e richieste possono essere inviate al seguente indirizzo: ENV-AARHUS@ec.europa.eu.
  • *
    DISPOSIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI
    • Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
    6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle
    disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione
    del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale
    (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
    • Decisione 2008/50/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che stabilisce le modalità
    di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
    sulla convenzione di Aarhus con riguardo alle richieste di riesame interno degli atti
    amministrativi (GU L 13 del 16.1.2008, pag. 24).
    • Decisione 2008/401/CE, Euratom, della Commissione, del 30 aprile 2008, che modifica il
    suo regolamento interno per quanto riguarda le modalità di applicazione del regolamento
    (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’applicazione alle istituzioni
    e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle
    informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia
    in materia ambientale (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 22).