Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, dal 13 agosto e fino a tutto il 7 settembre 2020:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale – con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone rino-faringeo entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. 2. È disposto l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento. 3. Restano efficaci e vigenti le disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 59/2020, nonché le misure del DPCM 7 agosto 2020, con particolare riferimento agli articoli dal 4 all’8 riguardanti gli spostamenti da e per gli Stati esteri elencati nell’allegato 20 al DPCM stesso.

4. Restano altresì efficaci e vigenti le disposizioni relative al censimento obbligatorio di tutte le persone fisiche che entrano nel territorio regionale, provenendo da fuori regione o Stato estero, e sono integrate da quanto fissato nel presente provvedimento.

5. È dato mandato ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali per l’esecuzione delle predette misure, nonché per le relative attività di controllo e verifica del rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, anche in coordinamento con le altre Istituzioni competenti per materia, con particolare riferimento agli stabilimenti delle aree turistico-ricettive, agli esercizi pubblici e alle aree pubbliche.

6. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.

7. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

8. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

9. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

10. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

11. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza   sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente On. Avv. Jole Santelli (F.to digitalmente)

 

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L’INTERA ORDINANZA

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 60 del 12 agosto 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche

Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020), previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. Dott.Antonio Belcastro (f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, 16 luglio 2020, n.76;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;
VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID19 ed in particolare l’Ordinanza n. 59 dell’8 agosto 2020 recante “Disposizioni attuative del DPCM 7 agosto 2020; VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che -il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto 2020, ha fissato agli articoli dal 4 all’8 specifiche disposizioni riguardo agli spostamenti da e per gli Stati esteri elencati nell’allegato 20 al DPCM stesso; -sebbene l’andamento epidemiologico regionale abbia, ad oggi, registrato casi sporadici prevalentemente asintomatici e non autoctoni, si rileva negli ultimi giorni un aumento dei contagi conseguenti al rientro di persone che hanno soggiornato per vacanze o studio nei 14 giorni precedenti il loro arrivo, in Spagna, Repubblica di Malta, Grecia e Croazia, ove è stata registrata una più alta circolazione virale, anche nelle fasce più giovanili; -per gli arrivi nel territorio regionale dagli altri Paesi dell’area Schengen ed extra Schengen si applicano le vigenti norme e limitazioni fissate nei provvedimenti nazionali;

RITENUTO NECESSARIO anche in considerazione dell’andamento dei focolai e dei casi attivi Covid-19 registrati nell’ultimo periodo in Spagna, Repubblica di Malta, Grecia e Croazia, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19: -prevedere misure di prevenzione aggiuntive a quelle già fissate nel DPCM 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza n. 59/2020; -prevedere per le persone fisiche che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale – con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei suddetti Paesi, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, l’applicazione le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone rino-faringeo entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente;

-disporre l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento; -confermare tutte le altre misure già fissate nell’Ordinanza n. 59/2020, integrando le disposizioni conseguenti al censimento obbligatorio degli spostamenti, con quanto fissato nel presente provvedimento; -dare mandato ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali per l’esecuzione delle predette misure, nonché delle relative attività di controllo e verifica del rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, anche in coordinamento con le altri Istituzioni competenti per materia, con particolare riferimento agli stabilimenti delle aree turistico-ricettive, agli esercizi pubblici e alle aree pubbliche;

PRESO ATTO che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-052020;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, , recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, il DPCM 7 agosto 2020;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l’intero territorio regionale;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

ORDINA per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, dal 13 agosto e fino a tutto il 7 settembre 2020:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale – con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone rino-faringeo entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.

2. È disposto l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento.

3. Restano efficaci e vigenti le disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 59/2020, nonché le misure del DPCM 7 agosto 2020, con particolare riferimento agli articoli dal 4 all’8 riguardanti gli spostamenti da e per gli Stati esteri elencati nell’allegato 20 al DPCM stesso.

4. Restano altresì efficaci e vigenti le disposizioni relative al censimento obbligatorio di tutte le persone fisiche che entrano nel territorio regionale, provenendo da fuori regione o Stato estero, e sono integrate da quanto fissato nel presente provvedimento.

5. È dato mandato ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali per l’esecuzione delle predette misure, nonché per le relative attività di controllo e verifica del rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, anche in coordinamento con le altre Istituzioni competenti per materia, con particolare riferimento agli stabilimenti delle aree turistico-ricettive, agli esercizi pubblici e alle aree pubbliche.

6. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.

7. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

8. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

9. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

10. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

11. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente On. Avv. Jole Santelli (F.to digitalmente)