IL QUESITO
«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»
Sotto il quesito ci sono due caselle:
- SÌ
- NO
Devi mettere una croce su una delle due.
La scheda è di colore verde ed è l’unica scheda che riceverai per questo referendum.
Nella scheda referendaria non c’è il contenuto della riforma, ma solo la domanda se approvarla o no. Il testo che voti è la legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, intitolata:
«Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».
Qui sotto ti riporto il contenuto normativo (gli articoli della legge). È la sostanza delle norme che entreranno in Costituzione se vince il SÌ.
Testo della legge costituzionale sottoposta a referendum
Art. 1 – Modifica all’articolo 87 della Costituzione
All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione, dopo le parole relative al Consiglio superiore della magistratura sono aggiunte le parole:
«il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».
Art. 2 – Modifica all’articolo 102 della Costituzione
All’articolo 102, primo comma, della Costituzione, dopo le parole «ordinamento giudiziario» sono aggiunte le parole:
«le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
Quindi la norma stabilisce che le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri sono distinte.
Art. 3 – Modifica all’articolo 104 della Costituzione
L’articolo 104 viene modificato prevedendo due Consigli superiori della magistratura:
- Consiglio superiore della magistratura giudicante
- Consiglio superiore della magistratura requirente
Entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
La norma ridefinisce anche la composizione e l’elezione dei membri dei due Consigli.
Art. 4 – Modifica all’articolo 105 della Costituzione
Le competenze del CSM vengono divise tra i due organi:
- il Consiglio della magistratura giudicante per i giudici
- il Consiglio della magistratura requirente per i pubblici ministeri.
Ciascun Consiglio decide su:
- assunzioni
- assegnazioni
- trasferimenti
- promozioni
- provvedimenti disciplinari.
Art. 5 – Modifica all’articolo 106 della Costituzione
Modifica la norma sulla nomina dei magistrati della Corte di Cassazione, adeguandola al nuovo sistema con le carriere separate.
Art. 6 – Modifica all’articolo 107 della Costituzione
Si stabilisce espressamente la distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti (cioè i pubblici ministeri).
Art. 7 – Modifica all’articolo 110 della Costituzione
Ridefinisce i rapporti tra:
- Ministro della giustizia
- i nuovi organi di autogoverno della magistratura.
Art. 8 – Istituzione dell’Alta Corte disciplinare
Viene istituita una nuova Alta Corte disciplinare con competenza sui procedimenti disciplinari dei magistrati.
La legge stabilisce che:
- giudica i magistrati giudicanti e requirenti
- la legge ordinaria definirà:
- composizione
- procedura
- sanzioni disciplinari
- funzionamento dell’organo.
In sintesi: cosa cambia se il referendum approva la legge
Le principali modifiche costituzionali sono:
- Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
- Due Consigli superiori della magistratura invece di uno.
- Nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati.
- Modifiche agli articoli della Costituzione: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110.
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Mostro il confronto diretto tra il testo attuale della Costituzione e quello che diventerebbe se il referendum approvasse la riforma.
Riporto solo le parti che cambiano negli articoli indicati.
Confronto tra Costituzione attuale e modificata
Articolo 87 – Presidente della Repubblica
Testo attuale (parte finale):
«Presiede il Consiglio superiore della magistratura.»
Testo dopo la riforma:
«Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.»
👉 cambia perché il CSM viene diviso in due organi.
Articolo 102 – Funzione giurisdizionale
Testo attuale:
«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.»
Testo dopo la riforma:
«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, che disciplinano le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.»
👉 qui entra in Costituzione la separazione delle carriere.
Articolo 104 – Consiglio superiore della magistratura
Testo attuale (inizio):
«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.»
Testo dopo la riforma:
«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Sono istituiti il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, presieduti dal Presidente della Repubblica.»
👉 da 1 CSM si passa a 2 CSM.
Articolo 105 – Competenze del CSM
Testo attuale:
«Spettano al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.»
Testo dopo la riforma:
«Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati appartenenti ai rispettivi ordini.»
👉 ogni Consiglio gestisce la propria carriera.
Articolo 106 – Nomina dei magistrati
Testo attuale:
«Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.»
Testo dopo la riforma:
resta il concorso ma viene adattato al sistema delle due carriere.
Articolo 107 – Status dei magistrati
Testo attuale:
«I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.»
Testo dopo la riforma:
«I magistrati si distinguono in magistrati giudicanti e magistrati requirenti, appartenenti a distinti ordini.»
👉 formalizza la separazione tra giudici e pubblici ministeri.
Articolo 110 – Ministro della giustizia
Testo attuale:
«Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.»
Testo dopo la riforma:
la norma viene aggiornata per riferirsi ai due Consigli superiori della magistratura.
Nuovo organo: Alta Corte disciplinare
La riforma introduce anche una nuova Alta Corte disciplinare che:
- giudica gli illeciti disciplinari dei magistrati
- è separata dai CSM
- sarà regolata da una legge successiva.
In sintesi: le 3 grandi modifiche costituzionali
1️⃣ Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri
2️⃣ Due Consigli superiori della magistratura invece di uno
3️⃣ Nuova Alta Corte disciplinare per giudicare i magistrati









