IL QUESITO

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»

Sotto il quesito ci sono due caselle:

  • NO

Devi mettere una croce su una delle due.

La scheda è di colore verde ed è l’unica scheda che riceverai per questo referendum.


Nella scheda referendaria non c’è il contenuto della riforma, ma solo la domanda se approvarla o no. Il testo che voti è la legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, intitolata:
«Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».

Qui sotto ti riporto il contenuto normativo (gli articoli della legge). È la sostanza delle norme che entreranno in Costituzione se vince il .


Testo della legge costituzionale sottoposta a referendum

Art. 1 – Modifica all’articolo 87 della Costituzione

All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione, dopo le parole relative al Consiglio superiore della magistratura sono aggiunte le parole:

«il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».


Art. 2 – Modifica all’articolo 102 della Costituzione

All’articolo 102, primo comma, della Costituzione, dopo le parole «ordinamento giudiziario» sono aggiunte le parole:

«le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

Quindi la norma stabilisce che le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri sono distinte.


Art. 3 – Modifica all’articolo 104 della Costituzione

L’articolo 104 viene modificato prevedendo due Consigli superiori della magistratura:

  • Consiglio superiore della magistratura giudicante
  • Consiglio superiore della magistratura requirente

Entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

La norma ridefinisce anche la composizione e l’elezione dei membri dei due Consigli.


Art. 4 – Modifica all’articolo 105 della Costituzione

Le competenze del CSM vengono divise tra i due organi:

  • il Consiglio della magistratura giudicante per i giudici
  • il Consiglio della magistratura requirente per i pubblici ministeri.

Ciascun Consiglio decide su:

  • assunzioni
  • assegnazioni
  • trasferimenti
  • promozioni
  • provvedimenti disciplinari.

Art. 5 – Modifica all’articolo 106 della Costituzione

Modifica la norma sulla nomina dei magistrati della Corte di Cassazione, adeguandola al nuovo sistema con le carriere separate.


Art. 6 – Modifica all’articolo 107 della Costituzione

Si stabilisce espressamente la distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti (cioè i pubblici ministeri).


Art. 7 – Modifica all’articolo 110 della Costituzione

Ridefinisce i rapporti tra:

  • Ministro della giustizia
  • i nuovi organi di autogoverno della magistratura.

Art. 8 – Istituzione dell’Alta Corte disciplinare

Viene istituita una nuova Alta Corte disciplinare con competenza sui procedimenti disciplinari dei magistrati.

La legge stabilisce che:

  • giudica i magistrati giudicanti e requirenti

In sintesi: cosa cambia se il referendum approva la legge

Le principali modifiche costituzionali sono:

  1. Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
  2. Due Consigli superiori della magistratura invece di uno.
  3. Nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati.
  4. Modifiche agli articoli della Costituzione: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110.

Mostro il confronto diretto tra il testo attuale della Costituzione e quello che diventerebbe se il referendum approvasse la riforma.
Riporto solo le parti che cambiano negli articoli indicati.


Confronto tra Costituzione attuale e modificata

Articolo 87 – Presidente della Repubblica

Testo attuale (parte finale):
«Presiede il Consiglio superiore della magistratura.»

Testo dopo la riforma:
«Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.»

👉 cambia perché il CSM viene diviso in due organi.


Articolo 102 – Funzione giurisdizionale

Testo attuale:
«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.»

Testo dopo la riforma:
«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, che disciplinano le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti

👉 qui entra in Costituzione la separazione delle carriere.


Articolo 104 – Consiglio superiore della magistratura

Testo attuale (inizio):
«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.»

Testo dopo la riforma:
«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Sono istituiti il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, presieduti dal Presidente della Repubblica.»

👉 da 1 CSM si passa a 2 CSM.


Articolo 105 – Competenze del CSM

Testo attuale:
«Spettano al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.»

Testo dopo la riforma:
«Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati appartenenti ai rispettivi ordini.»

👉 ogni Consiglio gestisce la propria carriera.


Articolo 106 – Nomina dei magistrati

Testo attuale:
«Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.»

Testo dopo la riforma:
resta il concorso ma viene adattato al sistema delle due carriere.


Articolo 107 – Status dei magistrati

Testo attuale:
«I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.»

Testo dopo la riforma:
«I magistrati si distinguono in magistrati giudicanti e magistrati requirenti, appartenenti a distinti ordini.»

👉 formalizza la separazione tra giudici e pubblici ministeri.


Articolo 110 – Ministro della giustizia

Testo attuale:
«Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.»

Testo dopo la riforma:
la norma viene aggiornata per riferirsi ai due Consigli superiori della magistratura.


Nuovo organo: Alta Corte disciplinare

La riforma introduce anche una nuova Alta Corte disciplinare che:

  • giudica gli illeciti disciplinari dei magistrati
  • è separata dai CSM

In sintesi: le 3 grandi modifiche costituzionali

1️⃣ Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri
2️⃣ Due Consigli superiori della magistratura invece di uno
3️⃣ Nuova Alta Corte disciplinare per giudicare i magistrati