Era accaduto il 23 agosto 2015, nel reparto di Ostetricia del GOM di Reggio Calabria vedeva la luce (omissis) ma il suo ingresso in questo nostro mondo non era dei più felici: per la condotta medica – ginecologo e ostetrica – negligente riportava una paralisi ostetrica dell’arto superiore destro dovuta a una lesione del plesso brachiale. Come dire un danno permanente di fatto confermato a distanza di dieci anni.
I genitori (omissis) del nascituro avevano citato in giudizio sia il GOM che il ginecologo e l’ostetrica in data 15 settembre 2016. Ad assisterli con perizia l’avv. Antonino Condemi, per lo studio associato Condemi – Murdolo, del Foro di Reggio Calabria, originario di Condofuri e con studio anche a Bova Marina, per dieci lunghi anni, contro tutta la controparte. Di contro, oltre alle persone citate in giudizio e il Grande Ospedale Metropolitano, parecchie assicurazioni con il loro apparato legale.
In primo grado la citazione era stata rigettata
La Corte d’Appello (sentenza n. 68/2026 del 21,01.2026) ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo le richieste dei genitori. I punti chiave della decisione sono:
– Accertamento della Colpa Grave: La Corte ha riscontrato una “grave negligenza” dell’equipe medica.
Nonostante un’ecografia avesse segnalato la macrosomia del feto (peso stimato di circa 4,5 kg), i sanitari non hanno adottato le manovre precauzionali necessarie per gestire il rischio di distocia delle spalle.
– Inattendibilità della precedente CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio): La relazione del consulente di primo grado è stata definita “inadeguata ed illogica”, poiché aveva ignorato le lacune della cartella clinica e non aveva approfondito il nesso di causalità.
– Responsabilità dell’Equipe: Il ginecologo è stato ritenuto responsabile nonostante avesse delegato le operazioni all’ostetrica, poiché il lavoro in equipe impone a ciascun membro il controllo sull’operato altrui e la verifica della cartella clinica per adottare le precauzioni necessarie.
Risarcimento e Conclusioni
La Corte ha condannato il GOM e i sanitari, in solido, al risarcimento dei danni:
Danno non patrimoniale al minore: Liquidato per la menomazione permanente subita.
Danno morale ai genitori: Riconosciuto per lo sconvolgimento della vita familiare e la sofferenza legata alla patologia del figlio.
La sentenza ha finalmente reso giustizia alla famiglia (omissis). per i gravi danni subiti dal piccolo (omissis). durante il parto.
Si tratta di una vicenda umana e giudiziaria di grande rilievo, che mette in luce aspetti fondamentali della responsabilità medica e del diritto alla salute.
Qui potrebbe concludersi l’articolo.
Tuttavia la sentenza esemplare merita di essere letta perché va oltre il semplice atto giuridico ma, a nostro avviso, è di per sé anche una “linea guida” etico-scientifica.
Chi vuole aspprofondire … la legga.
Estratto
(omissis)
Dalla relazione peritale d’appello emerge innanzitutto che al ricovero presso l’Ostetricia dell’Ospedale di Reggio Calabria il 23 agosto 2015, alla 41^ settimana di gravidanza, e con dilatazione del collo uterino di tre cm, il ginecologo aveva eseguito una ecografia office dalla quale si evidenziava un peso fetale di circa 4.500 gr (DBP 99 mm, AC 386 mm).
Nella descrizione del parto alla cartella clinica si legge che il feto, di sesso maschile, era nato lo stesso giorno alle ore 20.28, con indice di Apgar 9 al primo minuto e 10 a 5 minuti dalla nascita, e pesava gr. 4.630; che presentava un giro di cordone intorno al collo fetale, un nodo vero nel cordone ombelicale e che la mano destra si trovava associata alla testa.
Il neonato era stato dimesso insieme alla madre il 26 agosto 2015 con diagnosi: << lesione del plesso brachiale dovuta a trauma ostetrico>>, ma già da quando, subito dopo il parto, era stato ricoverato nella nursery, presentava: <<Moro incompleto, arto destro in abbandono, presente la prensione>>
Tale indicazione del neonatologo ha consentito alle consulenti di affermare che la paralisi ostetrica al braccio destro , e la lesione nervosa superiore di tipo Duchenne Erb , da cui era affetto (omissis), si erano verificati certamente durante il parto.
Quanto emerso dagli accertamenti peritali (il disturbo funzionale a distanza di quasi 10 anni dalla nascita era persistente, il recupero funzionale del nervo, nonostante la Fisiochinesiterapia non era stato completo e gli specialisti non avevano ritenuto necessario l’intervento chirurgico) annoverava il caso nella “assonotmesi” , secondo la ancora attuale classificazione di Herbert John Seddon del 1942 (cfr relaz CTU Pizzi- Sapienza),
Per ciò che riguarda l’indagine sulle cause della patologia, le Consulenti hanno affermato motivatamente l’esistenza del nesso causale con il parto, e l’ imputabilità dell’evento a negligenza ed imperizia dell’equipe che aveva assistito la partoriente, che non risultava avere adeguatamente valutato ed affrontato l’emergenza, che sebbene improvvisa nel suo manifestarsi, era in quel caso ampiamente prevedibile, per la macrosomia che caratterizzava il feto , di peso superiore ai 4.500 grammi alla nascita, indicazione ricavabile già dall’ecografia eseguita dal dr (omissis) all’atto del ricovero della partoriente.
Orbene, quanto al profilo della prevedibilità e prevenibilità del danno in occasione del parto, innanzitutto deve valorizzarsi il fatto le consulenti hanno rilevato l’altissima frequenza della complicanza, perché hanno considerato <<Questa complicanza ostetrica statisticamente ricorre per poco più della metà dei casi in feti di peso superiore ai 4000 g – nel caso che ci occupa il feto pesava 4630 gr – e costituisce un’emergenza ostetrica, che richiede, oltre all’adozione di massima calma e di assenza di indugi, il ricorso ad una, o più di una, delle numerose manovre descritte in letteratura (manovra di Mc Roberts, manovra di Rubin I, manovra di Rubin 2, manovra di Jacquemier; eventuale cleidoclasia manuale, manovra di Zavanelli etc ), di cui bisognerebbe conoscere la tecnica applicativa, specie con riguardo ai tempi di esecuzione, evitando accuratamente qualsiasi tentativo di estrazione forzata, tenendo presente che la manovra di Kristeller, generalmente impiegata nel coadiuvare l’espulsione fetale, non è assolutamente in grado di svolgere da sola alcuna azione risolutiva del problema ostetrico. A proposito delle manovre di Kristeller, infatti, in molte linee guida per risolvere la distocia di spalla , esse sono tassativamente vietate.-
Verosimilmente, nessuna delle manovre ideate per risolvere la distocia delle spalle è stata messa in atto, in quanto se una (o più di una) di esse fosse stata attuata dal sanitario, questa sarebbe stata, senza dubbio, doviziosamente descritta nella cartella ostetrica, nella quale, di contro, nulla risulta riportato, tranne il fatto che, oltre al giro di cordone intorno al collo fetale, c’era la mano destra associata alla testa.
La associazione della sola mano, se non vi sono sproporzioni tra il feto e il bacino materno, non comporta difficoltà nell’espletamento del parto. Nel caso in questione, tali difficoltà non sono state descritte. Bisogna anche dire che non sempre la lesione del plesso brachiale è conseguenza di una distocia di spalla, soprattutto nei feti di peso normale. Infatti ,durante il periodo espulsivo fisiologico, la testa ed il tronco del feto, compreso il cingolo scapolare, formano funzionalmente un’unica struttura che viene sottoposta all’azione combinata di spremitura concentrica e di spinta dalle contrazioni uterine, che la inducono a progredire armoniosamente verso lo stretto inferiore e l’anello vulvare.
Quando le spalle fetali incontrano una qualunque resistenza alla progressione, che non interessa la testa fetale, si realizza, spontaneamente, una patologica elongazione del collo con stiramento delle fibre nervose estese dalle vertebre ai tessuti della spalla e della base del collo….>>>
Sulla scorta di esame degli atti e della documentazione di causa, e della letteratura scientifica, le consulenti hanno concluso <<<…Per cui sebbene la lesione del plesso brachiale possa essere ascrivibile a eventi naturali, soprattutto nei feti di peso normale, nel caso specifico stante la primitiva valutazione del peso del feto pari a circa 4.500 gr (DBP 99 mm, AC 386 mm), nel senso del più probabile che non il coinvolgimento del plesso brachiale risulta correlato a complicanza che, pur se prevedibile, non è stata evitata per negligenza, imprudenza e imperizia del personale sanitario che ha assistito la (omissis) nel corso dell’espletamento del parto. Tanto più che nella relativa cartella clinica, lacunosa in relazione ad informazioni circa difficoltà e/o complicanze della fase espulsiva del parto, non risulta evidente alcuna prova che i sanitari hanno di fatto effettuato tutte le manovre raccomandate al fine di evitare quanto di fatto verificatosi.>>>
E’ stata poi smentito quanto affermato dal medico dr (omissis) odierno appellato, secondo il quale il parto si sarebbe svolto senza particolari difficoltà. Infatti nella relazione si legge che la (omissis) durante le operazioni peritali <<…ha ribadito che l’ostetrica ha chiamato a voce alta il personale medico e che le hanno praticato diverse spremiture sul fondo uterino..>> (relazione
CCTTUU Pizzi- Sapienza)
Le chiare argomentazioni delle consulenti della Corte, corredate da motivazioni avvalorate dall’esperienza scientifica, consolidano senza alcuna incertezza le responsabilità dell’equipe medica, e risultano condivisibili, non resistite da alcuna diversa o contrastante risultanza.
La prevedibilità della complicanza – acquisita tramite l’ ecografia che indicava chiaramente la macrosomia- ; la notoria conseguenza della macrosomia, che in oltre la metà dei casi causava la complicanza del parto e le conseguenze verificatesi; la indicazione nell’esperienza clinica, di effettuare determinate manovre che affrontassero la criticità; l’omissione ingiustificata dell’esecuzione delle manovre indicate dalla esperienza e dalle linee-guida scientifiche per questi casi, l’assenza di speciali difficoltà , attesa la frequenza incidenza di tali complicanze e la possibilità di risolverle con la dovuta diligenza; infine le carenze ed omissioni della cartella clinica, concorrono univocamente a certificare la inescusabile negligenza – configurante la colpa grave – dell’equipe medica e della struttura sanitaria, ai quali risulta certamente e solidalmente ascrivibile, causalmente correlata la lesione dell’integrità psico-fisica del
bambino.
Gli argomenti di taluno degli appellati, per l’invocata inesistenza della “colpa grave” non sono pertinenti nel caso di specie : per quanto detto il caso, frequente e ben noto alla pratica medica, non presentava alcuna speciale difficoltà, ma richiedeva soltanto attenzione e diligenza, e l’adozione di manovre ben note alla pratica clinica ostetrica, mentre “La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell’art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all’imperizia, non all’imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell’esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza..” . Cass Sez. 3, Sentenza n. 9085 del 19/04/2006
Attenzione e diligenza che incombevano innanzitutto al medico, che non è affatto sollevato da responsabilità per avere lasciato operare da sola l’ostetrica, senza interessarsi del parto nonostante l’accertamento della macrosomia emerso dal primo esame, condizione che esponeva, con altissima probabilità , al rischio delle lesioni che sono oggetto della presente controversia. L’assenza in cartella clinica di ogni indicazione delle precauzioni assunte e della rilevanza da dare alla situazione accertata, determina proprio la negligenza, cui si è accompagnata l’imperizia del sanitario, che nulla ha fatto; o per negligenza ed imprudenza, o perché non in grado di interpretare le risultanze dell’accertamento sulle dimensioni del feto, o per imperizia
Parimenti, non è sollevato da responsabilità il medico che attribuisca all’ostetrica di aver seguito da sola il parto: intanto , laddove la partoriente sia stata ricoverata in reparto di ostetricia è affidata alle cure dei medici, oltre che delle ostetriche, secondo le competenze di ciascuno. L’avere il medico (omissis) poco dopo il ricovero della (omissis) eseguito l’ecografia che aveva rivelato la macrosomia del feto, e reso molto prevedibili le connesse complicanze alla nascita, e l’avere ciò nonostante omesso ogni cautela ed intervento, lasciato l’ostetrica agire da sola (per come sostenuto dalla difesa del (omissis) secondo la quale il medico si sarebbe occupato solo dell’episiotomia e dell’episiorrafia), lo rende immediatamente responsabile anche per questa condotta negligente e disinteressata, tenuta in violazione dei doveri di protezione e cura della ricoverata.
Oltretutto, il lavoro in equipe rende reciprocamente responsabili i componenti del controllo degli uni sugli altri, al fine di prevenire ogni errore: Cass Sez. 3 – , Sentenza n. 2060 del 29/01/2018 “L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicchè rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell’operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate ed alla scelta stessa di procedere all’operazione, potendo solo in tal caso esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell’equipe nell’inadempimento della prestazione sanitaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la concorrente responsabilità del secondo aiuto di una equipe chirurgica il quale, pur avendo correttamente eseguito i compiti di sua stretta competenza, aveva omesso di rilevare che il paziente versava in condizioni fisiche alterate, individuabili attraverso gli esami ematici presenti nella cartella, tali da sconsigliare altamente l’intervento operatorio, peraltro non necessario né urgente).
Dall’analisi di quest’ultimo aspetto risulta necessario ricordare che la disciplina relativa alla ripartizione sull’onere probatorio per la quale, nel caso in esame antecedente all’emanazione della legge 808/2017, parte danneggiata che lamenti la lesione di un danno quale adempimento contrattuale da contatto sociale ha l’onere di provare il nesso di causalità tra condotta e danno – anche sulla scorta del principio probabilistico – incombendo in capo alla struttura sanitaria l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele volte a dimostrare l’esatto adempimento della propria prestazione (Cass. Civ., Ord. n. 5922 del 05/03/2024)
Deve, dunque, osservarsi che nessuno tra la struttura ospedaliera e i membri dell’equipe medica
convenuti in giudizio risulta aver assolto al proprio onere probatorio. Peraltro non sarebbe ipotizzabile un’ assenza di responsabilità della struttura sanitaria per fatto dei propri dipendenti, stante l’evidente difetto nell’adempimento del contratto di spedalità che obbliga la struttura ai controlli atti ad evitare rischi per fatto dei propri incaricati- (così Cass. Civ., Sent. n. 29001 del 20/10/2021; ed anche Cass. 28642/2024; Cass. 28987/2019).
Ulteriore elemento di criticità era stato evidenziato dagli stessi CC.TT.UU., nonché da parte appellante, la carenza e lacunosità del contenuto della cartella clinica della paziente, la quale non forniva alcun elemento utile a definire le singole modalità di conduzione del parto, né alcuna annotazione relativa ad alcuna manovra effettuata volta a fronteggiare le criticità, “Tanto più che nella relativa cartella clinica, lacunosa in relazione ad informazioni circa difficoltà e/o complicanze della fase espulsiva del parto, non risulta evidente alcuna prova che i sanitari hanno di fatto effettuato tutte le manovre raccomandate al fine di evitare quanto di fatto verificatosi.”(Pag. 14 CTU).
Corretti sono i rilievi sulle carenze ed omissioni della cartella clinica, che ben lungi dal giustificare il personale sanitario, costituiscono un ulteriore aggravante della responsabilità.
Autorevole giurisprudenza rileva che “La difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della “vicinanza alla prova”, cioè per l’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla. […]
È fondamentale, da parte del medico, la corretta tenuta della cartella clinica, in modo completo e non lacunoso, al fine di evitare la presunzione del nesso causale in suo sfavore, in un eventuale giudizio promosso dal paziente nei suoi confronti e teso a ottenere il risarcimento del danno dallo stesso lamentato. Non è inoltre possibile modificare, ex post, il contenuto della cartella clinica senza commettere il reato di falso materiale in atto pubblico. […] Va cassata la pronuncia di merito che, nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità medica, ha fatto gravare l’incompletezza della cartella clinica sul paziente, deducendone l’assenza della prova del nesso causale” (Cass. Civ., Sent. n. 22639 del 08/11/2016);
Deve, dunque, osservarsi che nessuno tra la struttura ospedaliera e i membri dell’equipe medica convenuti in giudizio risulta aver assolto al proprio onere probatorio.-
Peraltro non sarebbe ipotizzabile un’ assenza di responsabilità della struttura sanitaria per fatto dei propri dipendenti, stante l’evidente difetto nell’adempimento del contratto di spedalità che obbliga la struttura ai controlli atti ad evitare rischi per fatto dei propri incaricati- (così Cass. Civ., Sent. n. 29001 del 20/10/2021; ed anche Cass. 28642/2024; Cass. 28987/2019).
Ulteriore elemento di criticità era stato evidenziato dagli stessi CC.TT.UU., nonché da parte appellante, la carenza e lacunosità del contenuto della cartella clinica della paziente, la quale non forniva alcun elemento utile a definire le singole modalità di conduzione del parto, né alcuna annotazione relativa ad alcuna manovra effettuata volta a fronteggiare le criticità, “Tanto più che nella relativa cartella clinica, lacunosa in relazione ad informazioni circa difficoltà e/o complicanze della fase espulsiva del parto, non risulta evidente alcuna prova che i sanitari hanno di fatto effettuato tutte le manovre raccomandate al fine di evitare quanto di fatto verificatosi.” (Pag. 14 CTU).
Ed ancora “In tema di responsabilità medica, l’eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido legame causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione” (Cass. Civ., Ord. n. 11224 del 26/04/2024).
Quindi la corretta tenuta della cartella clinica, per il valore di fede privilegiata del documento, e la rilevanza che ha per la ricostruzione dei processi di cura e delle attività sanitarie espletate, è obbligo posto a garanzia e tutela del paziente.
Pertanto “In ambito sanitario, il medico ha l’obbligo di controllare la competenza e l’esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell’art. 1176, comma secondo, cod. civ. e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale.” (Cass Sez. 3, Sentenza n. 20101 del 18/09/2009 )
La riscontrata incompletezza della cartella clinica, che nulla diceva della situazione presentatasi all’equipe medica per la macrosomia del nascituro, non può quindi essere colmata da giustificazioni postume dei sanitari (ginecologo ed ostetrica ) che hanno assistito al parto; e date le circostanze non giova neppure alle loro reciproche difese.
Le incompletezze della Cartella clinica non consentono neppure di ricostruire esattamente le condotte del personale sanitario e di indagare più approfonditamente la singole responsabilità, che devono quindi collettivamente addossarsi, condividendo la risposta delle CCTTUU Pizzo e Sapienza alle osservazioni mosse dal CTP della ostetrica (omissis) : “In realtà le sottoscritte hanno chiarito la circostanza che, nella cartella clinica, non è stato definito il ruolo che ciascun sanitario ha avuto nell’assistenza al parto della signora.
Certamente la possibilità, emersa dalla ecografia eseguita al ricovero dal dott. (omissis), che il feto fosse di peso superiore ai 4 Kg, avrebbe richiesto una maggiore prudenza da parte della equipe della sala parto, proprio per evitare che la signora Gangemi si trovasse ad assistere un parto che richiedeva l’opera del medico.” (Pag. 19 CTU).
Ma non è neppure possibile escludere la responsabilità dell’ostetrica, dal momento che è certo che le lesioni al neonato si sono determinate durante il parto, è certo che al parto la (omissis)i fosse presente ed operativa (anzi secondo il (omissis) avrebbe agito da sola) e “…potrebbe essere legittimo supporre che, onde favorire il disimpegno delle spalle, si sia fatta una eccessiva trazione sulla testa del feto.
Non si può assolutamente dire, tuttavia, chi tra l’ostetrica ed il medico convenuti in giudizio , abbia eseguito una tale manovra e pertanto il ristoro per i danni subiti dal piccolo (omissis) e dai suoi genitori potrebbero essere posti a carico della struttura sanitaria, che non ha onorato il dovere di dare prova della correttezza dell’assistenza sanitaria erogata ” (cfr pag 15 relazione CTU).
Le considerazioni delle Consulenti sono condivisibili laddove includono nel novero dei responsabili anche la struttura sanitaria, con la quale è intercorso il contratto di “spedalità” , che si è resa inadempiente dell’obbligo principale assunto con la ricoverata e il nascituro, ovvero di fornire assistenza sanitaria adeguata e non già negligente e dannosa.
Ma in punto di diritto ciò non esonera tutti gli altri sanitari dalla concorrente e solidale responsabilità con la struttura ospedaliera , solidarietà ravvisabile ai sensi dell’art 2055 cc, e , in difetto di certezze sul contributo di ciascuno al verificarsi dell’evento lesivo, nella misura uguale che deve presumersi ( ex art 1298 ultimo comma cc) pari ad 1/3 ciascuno.
Le considerazioni che precedono costituiscono, dunque, il presupposto e antecedente causale del danno, e quindi per l’affermazione della responsabilità medica, e giustificano la condanna al risarcimento in favore del danneggiato, posto che si legge sempre nella relazione peritale d’ufficio “Per cui sebbene la lesione del plesso brachiale possa essere ascrivibile a eventi naturali, soprattutto nei feti di peso normale, nel caso specifico stante la primitiva valutazione del peso del feto pari a circa 4.500 gr (DBP 99 mm, AC 386 mm), nel senso del più probabile che non il coinvolgimento del plesso brachiale risulta correlato a complicanza che, pur se prevedibile, non è stata evitata per negligenza, imprudenza e imperizia del personale sanitario che ha assistito la (omissis) nel corso dell’espletamento del parto. […] Noi sottoscritte CCTTU, infatti, abbiamo quindi elementi per stabilire che le lesioni subite dal neonato sono di fatto avvenute durante il parto e non vi è descrizione alcuna di eventuali manovre utili, attuate dai sanitari, per risolvere una eventuale distocia di spalle.” (pagg. 14-15 CTU).
In conclusione, in tale contesto, le conseguenze dannose che si sono verificate sul (omissis) sono senz’altro ascrivibili a colpa dei sanitari e dell’azienda ospedaliera, per inadempimento degli obblighi su ciascuno incombenti a diverso titolo, dovendosi – anche sulla scorta del principio del più probabile che non – ricondurre le lesioni subite dal piccolo (omissis) ad una errata e negligente condotta medica , frutto di colpa grave, come sopra indagata ed accertata ; pertanto i predetti vanno condannati in solido al risarcimento del danno in favore degli appellanti
Al fine di liquidare il danno, devono esaminarsi le singole voci di risarcimento richieste:
- Il danno per la lesione permanente riportata dal (omissis), diagnosticata in “esiti di paralisi ostetrica, senza segni di denervazione e con aspetti di reinnervazione” tipo “sindrome superiore di Duchenne Erb” quantificata dalle CCTTUU nel 25% quale danno funzionale
d’organo;
- Il danno morale occorso al minore;
- Il danno patrimoniale da liquidarsi “equitativamente”;
- Il danno morale occorso ai genitori, per l’incidenza sulla tranquillità familiare della
condizione del figlio.
Solo alcuni di questi danni possono essere riconosciuti
- Deve senz’altro liquidarsi il danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica
del minore (omissis) - Non è ristorabile invece il danno morale/personalizzazione chiesto per il minore . La totale ed assoluta mancanza di allegazioni che consenta di comprendere ed apprezzare la peculiare
condizione del danneggiato, che giustifichi la liquidazione del danno morale, è insuperabile. (omissis) - Parimenti non è risarcibile il danno patrimoniale, non provato nel suo ammontare. (omissis)
- Invece deve ristorarsi il danno morale chiesto dai genitori iure proprio. La lesione definitiva alla serenità familiare causata dalla nascita del figlio con la seria menomazione, la necessità di continue cure e terapie, l’inevitabile incidenza che ciò ha avuto sulla qualità della vita dei genitori e sulla vita familiare è stata indicata ed allegata, e può presuntivamente ritenersi provata per le oggettive condizioni e limitazioni fisiche che (omissis) (attualmente quasi undicenne) ha subito in conseguenza dei fatti di causa e continuerà a portare durante la crescita; ciò appare sufficiente per riconoscere ai genitori il ristoro, apparendo indubbie la gravità delle lesioni del minore e la serietà delle ricadute sull’ambiente familiare (Cass Sez. 3 – , Sentenza n. 25843 del 13/11/2020) (omissis)
(omissis)
Reggio Calabria, così deciso il 9 gennaio 2026
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
(Estratto da Totale 29 pagg)









